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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17973/2024 del 07/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Bosio impugna la sentenza di appello che ha confermato la condanna per furto aggravato (art. 625, comma 1, n.7 c.p.), chiedendo: (1) correzione della riqualificazione da ricettazione a furto aggravato sostenendo confusione sull'oggetto materiale del fatto (si sarebbe trattato solo del libretto del registratore di cassa trovato addosso); (2) applicazione dell'art. 131-bis c.p. (attenuante della particolare tenuità del fatto) ritenendo che i precedenti fossero di altro spessore e ormai risalenti; (3) esclusione della recidiva perché l'ultima condanna risale al 2009.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata la qualificazione del fatto come furto aggravato con riferimento alla borsa e a tutto il suo contenuto, come emerso dalle dichiarazioni confessorie dell'imputato, e ha confermato l'applicabilità dell'aggravante dell'art. 625, comma 1, n.7 c.p. (anche a oggetti temporaneamente lasciati in un'autovettura parcheggiata). Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili: il secondo perché non ha confrontato l'oggetto materiale con le conclusioni univoche dei giudici di merito; il terzo perché non ha adeguatamente contestato le ragioni del giudice di appello che aveva valutato il periodo di esecuzione penale dell'imputato riducendo la rilevanza dello iato temporale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen.

    L'aggravante è stata interpretata estensivamente: rientrano tra le cose "esposte alla pubblica fede" anche gli oggetti che la vittima abbia temporaneamente lasciato in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via, ancorché non parte della normale dotazione del veicolo (richiamato principio di Sez.5, n. 47791/2022, Ferracane).

  • art. 624 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla ricettazione inizialmente contestata; la Corte ha ammesso la riqualificazione in furto alla luce degli elementi probatori sul bene materiale sottratto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Il motivo che invocava l'applicazione dell'istituto è stato ritenuto inammissibile: la decisione di merito aveva valutato i precedenti convinti e le condanne pregresse dell'imputato, con conseguente esclusione della particolare tenuità nel caso concreto.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiami alle limitazioni sulla riesposizione dei motivi nel ricorso per cassazione e ai limiti formali dell'impugnazione.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod. nella legge 18/12/2020, n. 176)

    Norma che consente la requisitoria scritta; in questo procedimento il Sostituto Procuratore generale ha proposto requisitoria scritta per il rigetto del ricorso.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 47791 del 27/10/2022 (Ferracane)

    Precedente usato per affermare che determinati oggetti lasciati in veicolo sono "esposti alla pubblica fede" ai sensi dell'aggravante di cui all'art. 625, n.7.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 (Pezzo)

    Principio secondo cui il ricorso di cassazione deve confrontarsi con le ragioni spiegate nella decisione impugnata; la mancata correlazione rende il motivo inammissibile.

Massime di principio

  • Oggetti temporaneamente lasciati in un'autovettura parcheggiata possono essere considerati "esposti alla pubblica fede" e far scattare l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.7 c.p.; la qualifica dipende dalla natura dell'oggetto e dalle circostanze particolari, non solo dalla normale dotazione del veicolo.
  • La riqualificazione dell'imputazione da ricettazione a furto è possibile se gli elementi di fatto dimostrano che il bene materiale sottratto è quello indicato nelle dichiarazioni o nella prova, purché non sia arrecato pregiudizio al diritto di difesa.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva dei precedenti e della gravità del comportamento: precedenti numerosi o di una certa gravità e il quadro probatorio complessivo possono escluderla.
  • Per contestare la recidiva o la valutazione dei precedenti in cassazione è necessario confrontarsi espressamente con le ragioni del giudice di merito (tempi, esecuzione penale, valutazione dello iato temporale); argomentazioni generiche o non collegate al decisum sono inammissibili.
  • I motivi di cassazione devono risultare specifici e coerenti con il punto della decisione che si intende criticare; omissioni di confronto con le conclusioni univoche dei giudici di merito rendono i motivi non procedibili.

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