Cassazione Penale, Ordinanza n. 17066/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una serie di truffe nell'ambito di un'attività immobiliare. I primi due motivi di ricorso, relativi all'affermazione di responsabilità, riproponevano sostanzialmente le censure già svolte in appello e insistevano su ipotesi alternative dei fatti, senza confrontarsi in modo decisivo con la ricostruzione accolta nei giudizi di merito. I motivi sul trattamento sanzionatorio riguardavano invece questioni non trattate nell'atto di appello, e dunque sono stati ritenuti non proponibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; l'ultimo motivo, sempre sulla pena, è stato giudicato manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza d'appello richiamava, seppur sinteticamente, elementi quali intensità del dolo, serialità delle truffe, afflittività per le persone offese e consistenza degli indebiti esborsi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero in realtà una mera riproposizione delle doglianze di appello e che, in presenza di doppia conforme, la motivazione delle sentenze di merito dovesse essere letta unitariamente. Ha inoltre escluso la proponibilità in cassazione dei motivi sul trattamento sanzionatorio non dedotti in appello, mentre l'ultima doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
Viene richiamato per affermare che in cassazione non sono consentiti motivi nuovi o comunque non dedotti nell'atto di appello, se la relativa questione non è stata proposta nei gradi di merito.
Massime di principio
- In presenza di doppia conforme di merito, le sentenze di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale, con conseguente forte limitazione della rivalutazione del fatto in cassazione.
- Le censure di legittimità che si risolvono nella mera riproposizione delle doglianze di appello, o che prospettano soltanto ipotesi alternative non decisivamente confrontate con la motivazione di merito, non sono ammissibili quando mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
- I motivi relativi al trattamento sanzionatorio non possono essere introdotti per la prima volta in cassazione se non sono stati dedotti nell'atto di appello.
- La motivazione sul trattamento della pena è sufficiente quando dia conto, anche sinteticamente, degli elementi rilevanti ai fini della commisurazione, quali intensità del dolo, serialità della condotta, gravità delle conseguenze per le persone offese e entità del danno economico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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