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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1670

Regolamento (UE) 2022/1670 del Consiglio del 29 settembre 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2022/109, che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione

Normativa europea32022R1670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2022/109, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2022, per aggiornare due aspetti specifici alla luce di nuovi elementi scientifici. Da un lato fissa il TAC definitivo dell’acciuga per il periodo 1 luglio 2022-30 giugno 2023; dall’altro definisce fino al 3% la quota di flessibilità territoriale per i suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9. Le modifiche si applicano con decorrenze differenziate e il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Modifica il regolamento (UE) 2022/109 per fissare il TAC definitivo dell’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1, nonché la percentuale della condizione speciale per i suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9.

Ambito di applicazione

Si applica alle possibilità di pesca per alcuni stock ittici disciplinate dal regolamento (UE) 2022/109, in particolare ai contingenti di acciuga (Engraulis encrasicolus) nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1, e ai contingenti di suri/sugarelli (Trachurus spp.) nella sottozona CIEM 9. Riguarda soprattutto gli operatori del settore della pesca dell’Unione, con ripartizione dei contingenti tra Spagna e Portogallo; le disposizioni hanno efficacia retroattiva per le date indicate all’articolo 2. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica delle possibilità di pesca 2022 per acciuga e suri/sugarelli

Il regolamento (UE) 2022/1670 del Consiglio modifica il regolamento (UE) 2022/109 sulle possibilità di pesca per il 2022. L’intervento si fonda sui nuovi elementi scientifici disponibili del CIEM e mira ad adeguare, con effetto immediato e in parte retroattivo, i contingenti relativi ad acciuga e suri/sugarelli, così da garantire continuità alle attività di pesca e coerenza con i pareri scientifici aggiornati.

Contesto e finalità

Secondo i considerando, il regolamento (UE) 2022/109 aveva fissato un TAC provvisorio per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 in attesa del parere scientifico del CIEM per il periodo 1° luglio 2022-30 giugno 2023. Poiché il parere pubblicato il 17 giugno 2022 ha confermato la possibilità di proseguire le attività di pesca, il Consiglio ha ritenuto opportuno fissare il TAC definitivo a 15 777 tonnellate. Inoltre, per i suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9, il regolamento definisce la percentuale applicabile alla condizione speciale di flessibilità tra zone, in linea con il documento tecnico interno del CIEM del 18 agosto 2022.

Modifiche all’allegato IA del regolamento (UE) 2022/109

L’allegato del regolamento sostituisce due tabelle dell’allegato IA del regolamento originario.

Per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), zona 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411), viene fissato:

  • TAC dell’Unione: 15 777 tonnellate;
  • quota Spagna: 7 546 tonnellate;
  • quota Portogallo: 8 231 tonnellate;
  • periodo di pescabilità: solo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.

Per i suri/sugarelli (Trachurus spp.), zona 9 (JAX/09.), viene fissato:

  • TAC dell’Unione: 143 505 tonnellate;
  • quota Spagna: 35 516 tonnellate;
  • quota Portogallo: 101 761 tonnellate;
  • condizione speciale: fino al 3% del contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.).

Decorrenza delle disposizioni

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le disposizioni non decorrono tutte dalla medesima data:

  • per i suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9, l’applicazione è fissata al 1° gennaio 2022;
  • per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1, l’applicazione è fissata al 1° luglio 2022.

Portata giuridica

Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La scelta di una applicazione retroattiva è giustificata nel testo con il fatto che, nel caso dell’acciuga, le possibilità di pesca risultano aumentate e, nel caso dei suri/sugarelli, viene introdotta una flessibilità interzonale; il Consiglio afferma espressamente che ciò non pregiudica i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.

Disposizioni principali

Modifica del regolamento (UE) 2022/109

L’articolo 1 dispone che il regolamento (UE) 2022/109 è modificato secondo l’allegato del regolamento, che sostituisce due tabelle dell’allegato IA relative ad acciuga e suri/sugarelli.

TAC definitivo per l’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1

Per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), zona 9 e 10; acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411), il TAC dell’Unione è fissato a 15 777 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023. La ripartizione indicata nell’allegato assegna 7 546 tonnellate alla Spagna e 8 231 tonnellate al Portogallo.

Condizione speciale per i suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9

Per i suri/sugarelli (Trachurus spp.) nella zona 9 (JAX/09.), il TAC dell’Unione è fissato a 143 505 tonnellate. La condizione speciale stabilisce che fino al 3% di questo contingente può essere pescato nella zona 8c (JAX/*08C.). È inoltre richiamato l’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento modificato.

Decorrenza e applicazione retroattiva

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le disposizioni relative ai suri/sugarelli nella sottozona CIEM 9 si applicano dal 1° gennaio 2022; quelle relative all’acciuga nelle sottozone CIEM 9 e 10 e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 si applicano dal 1° luglio 2022.

Effetti giuridici e applicabilità diretta

Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescarisorse ittichepolitica comune della pesca

Testo integrale

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