Regolamento (UE) 2022/1675
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675 della Commissione del 29 settembre 2022 che fissa i prezzi rappresentativi, gli importi dei dazi all'importazione e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 1o ottobre 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna, per il settore dello zucchero, i valori di riferimento applicabili ai melassi importati nell'Unione. In particolare fissa i prezzi rappresentativi e i relativi importi dei dazi all'importazione e dei dazi addizionali per due codici NC, con applicazione dal 1° ottobre 2022. Il testo sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2016/1733 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Fissa, per i melassi del settore dello zucchero, i prezzi rappresentativi e i corrispondenti dazi all'importazione e dazi addizionali applicabili dal 1° ottobre 2022.
Ambito di applicazione
Si applica all'importazione nell'Unione europea di melassi classificati ai codici NC 1703 10 00 (melassi di canna) e 1703 90 00 (melassi di barbabietola), con efficacia dal 1° ottobre 2022. Gli importi sono fissati per la qualità tipo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006; per qualità diverse si applicano gli adeguamenti previsti da tale regolamento. Il regolamento disciplina i prezzi rappresentativi, l'eventuale sostituzione del dazio ordinario con un importo specifico ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006 e l'eventuale dazio addizionale ai sensi dell'articolo 39 del medesimo regolamento.
Prezzi rappresentativi e dazi sui melassi nel settore dello zucchero
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1675 della Commissione aggiorna i valori applicabili all'importazione di melassi nel settore dello zucchero, sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle regole di applicazione dettate dal regolamento (CE) n. 951/2006. La misura si fonda sull'esigenza di adeguare periodicamente i prezzi rappresentativi e gli eventuali dazi connessi alle condizioni di mercato, con efficacia immediata dal giorno successivo alla pubblicazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i melassi classificati nei codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00, ossia rispettivamente melassi di canna e melassi di barbabietola. Gli importi sono fissati per la qualità tipo definita all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006; per i prodotti non conformi a tale qualità, i prezzi devono essere maggiorati o diminuiti secondo le regole di adeguamento previste dal medesimo regolamento.
Regole di determinazione dei valori di riferimento
Ai fini della determinazione del prezzo rappresentativo, il testo richiama la nozione di prezzo cif all'importazione. La Commissione deve considerare le informazioni previste dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 951/2006, salvo le eccezioni di cui all'articolo 30, e può avvalersi del metodo di calcolo indicato dall'articolo 33. Il regolamento ribadisce inoltre che, per i prodotti non riferiti alla qualità tipo, occorre procedere agli adattamenti di prezzo secondo l'articolo 32.
Dazi all'importazione e dazi addizionali
Il regolamento richiama l'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, secondo cui, se il prezzo rappresentativo dei melassi maggiorato del dazio applicabile supera 8,21 EUR/100 kg, il dazio all'importazione viene sospeso e sostituito da un importo specifico pari alla differenza rilevata dalla Commissione. In parallelo, qualora vi sia una differenza tra il prezzo limite e il prezzo rappresentativo, la Commissione può fissare un dazio addizionale all'importazione ai sensi dell'articolo 39 del medesimo regolamento.
Importi fissati nell'allegato
L'allegato stabilisce, con decorrenza 1° ottobre 2022, i seguenti valori:
- codice NC 1703 10 00: prezzo rappresentativo 22,96 EUR/100 kg netti; dazio all'importazione 0; dazio addizionale non previsto;
- codice NC 1703 90 00: prezzo rappresentativo 14,30 EUR/100 kg netti; dazio all'importazione 0; dazio addizionale non previsto. Per entrambi i codici, gli importi sono indicati per la qualità tipo e l'importo del dazio eventualmente sostitutivo è espressamente collegato alla disciplina dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Abrogazione del precedente atto e decorrenza
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1733. L'atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, assicurando un'applicazione uniforme e immediata delle nuove soglie tariffarie.
Disposizioni principali
Determinazione dei prezzi rappresentativi
In base al regolamento (CE) n. 951/2006, il prezzo rappresentativo dei melassi corrisponde al prezzo cif all'importazione. La Commissione deve tener conto delle informazioni previste dall'articolo 29, salvo i casi di cui all'articolo 30, e può utilizzare il metodo di cui all'articolo 33. Per prodotti non riferiti alla qualità tipo, i prezzi sono corretti secondo l'articolo 32.
Sospensione e sostituzione del dazio all'importazione
Se, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 951/2006, il prezzo rappresentativo aumentato del dazio applicabile supera 8,21 EUR/100 kg, il dazio all'importazione è sospeso e sostituito da un importo pari alla differenza constatata dalla Commissione. In tale ipotesi devono essere fissati contestualmente importi specifici dei dazi.
Dazio addizionale all'importazione
Quando esiste una differenza tra il prezzo limite del prodotto e il prezzo rappresentativo, la Commissione fissa un dazio addizionale all'importazione ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Importi applicabili dal 1° ottobre 2022
Per i melassi del codice NC 1703 10 00 il prezzo rappresentativo è pari a 22,96 EUR per 100 kg netti; il dazio all'importazione è 0 e non è previsto dazio addizionale. Per i melassi del codice NC 1703 90 00 il prezzo rappresentativo è pari a 14,30 EUR per 100 kg netti; il dazio all'importazione è 0 e non è previsto dazio addizionale. Gli importi sono indicati per la qualità tipo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 951/2006.
Abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1733 è abrogato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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