Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1861

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1861 della Commissione del 29 settembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Vaca Gallega - Buey Gallego» (IGP)

Normativa europea32022R1861

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione nel registro UE delle DOP/IGP del nome "Vaca Gallega - Buey Gallego" come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dalla Spagna e l’assenza di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Iscrizione nel registro UE della denominazione di indicazione geografica protetta "Vaca Gallega - Buey Gallego" per carni fresche (e frattaglie).

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, a livello unionale, del nome "Vaca Gallega - Buey Gallego" come indicazione geografica protetta (IGP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. L’effetto è generale in tutti gli Stati membri, con applicazione diretta e obbligatoria; riguarda il prodotto classificato nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Non disciplina altri profili sostanziali di produzione o controllo oltre alla registrazione del nome.

Iscrizione della denominazione "Vaca Gallega - Buey Gallego" come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1861 della Commissione completa la procedura di registrazione nel sistema europeo delle indicazioni geografiche, iscrivendo il nome "Vaca Gallega - Buey Gallego" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama che la domanda di registrazione, presentata dalla Spagna, era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Non essendo pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, ricorrevano i presupposti per procedere alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Vaca Gallega - Buey Gallego" come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che reca le modalità applicative del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia nell’ordinamento UE

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con efficacia uniforme nell’intero territorio dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Vaca Gallega - Buey Gallego" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione è ricondotta alla classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Base procedurale della registrazione

La registrazione discende dalla procedura prevista dagli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012: la domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione, la Commissione ha proceduto alla registrazione ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichedenominazioni protette

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.