Regolamento (UE) 2022/1849
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1849 della Commissione del 28 settembre 2022 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Peitzer Karpfen» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/1849 registra il nome "Peitzer Karpfen" come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione dà atto che la domanda presentata dalla Germania è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti. L’atto rende quindi il nome registrato e immediatamente rilevante in tutta l’Unione, secondo le regole di applicazione del regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
Iscrizione del nome "Peitzer Karpfen" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome geografico/prodotto "Peitzer Karpfen" come indicazione geografica protetta. Riguarda gli operatori che commercializzano il prodotto così designato, appartenente alla classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’atto produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione del nome "Peitzer Karpfen" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1849 della Commissione completa la procedura di registrazione del nome "Peitzer Karpfen" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla domanda presentata dalla Germania.
Contesto procedurale
La Commissione richiama la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro i termini di cui all’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione viene disposta senza ulteriori passaggi procedurali.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 registra formalmente il nome "Peitzer Karpfen" come indicazione geografica protetta. Il prodotto rientra nella classe 1.7 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati". Ne deriva la tutela propria delle IGP a livello unionale per il nome registrato.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione del nome "Peitzer Karpfen"
L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro del nome "Peitzer Karpfen" come IGP. Il nome identifica un prodotto della classe 1.7 "Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dalla Germania è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome deve essere registrato.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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