Regolamento (UE) 2022/1917
Regolamento (UE) 2022/1917 della Banca centrale europea del 29 settembre 2022 relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica e che abroga la decisione BCE/2010/10 (BCE/2022/31)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro procedurale armonizzato per gestire le presunte infrazioni degli obblighi di segnalazione statistica imposti dalla BCE. Definisce ruoli, flussi informativi e passaggi formali tra BCE, BCN competenti e, nei casi pertinenti, autorità nazionali competenti, assicurando coerenza, proporzionalità e rispetto del principio del ne bis in idem. Prevede una fase di notifica e, per molte ipotesi, la possibilità di un piano correttivo prima dell’avvio della procedura di infrazione, salvo i casi di colpa grave e alcune violazioni in materia di statistiche sui mercati monetari. Abroga la decisione BCE/2010/10, che continua però ad applicarsi alle violazioni anteriori alle nuove date di applicazione.
Quadro armonizzato per il monitoraggio, la notifica e la sanzione delle inosservanze degli obblighi di segnalazione statistica nei confronti dei soggetti dichiaranti, con disciplina delle procedure di infrazione della BCE e delle BCN competenti.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti dichiaranti tenuti a obblighi di segnalazione statistica stabiliti da regolamenti o decisioni della BCE, nell’area dell’euro, sia nei casi di segnalazione diretta alla BCE sia nei casi di segnalazione tramite la banca centrale nazionale competente. Riguarda il monitoraggio continuo dell’osservanza, la registrazione delle presunte infrazioni, la notifica al soggetto dichiarante, l’eventuale piano correttivo e la procedura di infrazione. Sono previste esclusioni e regimi speciali, tra cui i casi di colpa grave, le presunte infrazioni relative al regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48) per alcune regole sul piano correttivo e sulle tempistiche, e le disposizioni transitorie per le infrazioni verificatesi prima della data di applicazione del regolamento.
Regolamento (UE) 2022/1917 della BCE relativo alle procedure di infrazione in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica
Il regolamento istituisce un quadro procedurale armonizzato per il trattamento delle presunte violazioni degli obblighi di segnalazione statistica previsti da regolamenti e decisioni della BCE. L’obiettivo, chiaramente espresso nei considerando, è garantire coerenza tra i diversi settori statistici, ridurre gli oneri amministrativi, tutelare il giusto processo e assicurare il rispetto del principio del ne bis in idem, anche nei rapporti tra BCE, BCN competenti e autorità nazionali competenti coinvolte in meccanismi di cooperazione locale.
Ambito di applicazione e principi generali
Il regolamento si applica ai soggetti dichiaranti tenuti a obblighi di segnalazione statistica nell’area dell’euro, sia nei casi di segnalazione diretta alla BCE sia quando la segnalazione avviene tramite la BCN competente. Il sistema disciplinato copre il monitoraggio dell’adempimento, la registrazione delle presunte infrazioni, la segnalazione alla BCE, la notifica al soggetto interessato, l’eventuale piano correttivo e, se necessario, la procedura di infrazione con possibile irrogazione di sanzioni.
L’impianto normativo è fondato su un approccio armonizzato, che lascia però spazio alla valutazione del caso concreto, soprattutto per stabilire se avviare o meno la procedura di infrazione nei casi non tipizzati. In tale valutazione rilevano, tra l’altro, buona fede, diligenza, gravità, ripetizione e vantaggi conseguiti dal soggetto dichiarante.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 chiarisce i concetti essenziali per l’applicazione del regolamento. In particolare, distingue tra BCN competente e BCE, definisce la segnalazione diretta, la presunta infrazione, la presunta infrazione cumulativa e la nozione di circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante. Le definizioni di soggetti dichiaranti, infrazione, sanzioni e obblighi di segnalazione statistica sono richiamate per rinvio ai regolamenti (CE) n. 2533/98 e n. 2532/98.
Monitoraggio, registrazione e cooperazione locale
Le BCN competenti devono monitorare in via continuativa il rispetto degli obblighi statistici e registrare le presunte infrazioni in un sistema dedicato. La BCE svolge il medesimo compito nei casi di segnalazione diretta, con la cooperazione della BCN competente se richiesta. Se il soggetto dichiara che la presunta infrazione deriva da circostanze fuori dal suo controllo, tale elemento deve essere annotato nella registrazione.
Nei casi in cui le informazioni statistiche siano raccolte tramite autorità nazionali competenti secondo meccanismi di cooperazione locale, la BCN deve garantire che il flusso informativo consenta un controllo efficace dell’adempimento. Inoltre, prima di avviare una procedura di infrazione, la BCN deve coordinarsi con l’ANC per evitare procedure parallele sui medesimi fatti. Quando un piano correttivo viene approvato o una sanzione è irrogata, la BCN deve informare l’ANC interessata.
Segnalazione delle presunte infrazioni e dei casi di colpa grave
L’articolo 5 individua soglie e periodicità di segnalazione alla BCE. Per le segnalazioni giornaliere, ogni presunta infrazione va segnalata; per le mensili, la soglia è di almeno tre presunte infrazioni in sei mesi consecutivi; per le trimestrali, almeno tre in quattro trimestri consecutivi; per le semestrali, almeno due infrazioni consecutive; per le annuali, ogni presunta infrazione.
Sono inoltre segnalati i casi di colpa grave, che comprendono la mancata segnalazione sistematica o intenzionale entro il termine, la mancata trasmissione di dati corretti o completi, l’inosservanza sistematica o intenzionale della forma prescritta e la mancata cooperazione efficace o la mancata diligenza ragionevole. La BCE, nei casi di segnalazione diretta, comunica senza indugio alla BCN le presunte infrazioni o i casi di colpa grave individuati.
Notifica preventiva e diritto a fornire giustificazioni
Prima di avviare la procedura di infrazione, la banca centrale competente deve notificare per iscritto al soggetto dichiarante la natura della presunta violazione o della colpa grave, la possibilità che venga avviata una procedura sanzionatoria, la facoltà di presentare motivazioni e l’esigenza di porre rimedio all’inosservanza. Deve essere indicata anche, se pertinente, la possibilità di un piano correttivo. La notifica deve intervenire il prima possibile dopo la rilevazione della presunta infrazione o della colpa grave; per gli obblighi giornalieri, ove possibile, prima che si realizzi la presunta infrazione cumulativa.
Piano correttivo
Il piano correttivo rappresenta una fase intermedia finalizzata a evitare l’apertura della procedura di infrazione. Può essere attivato dopo la notifica e al raggiungimento della soglia di presunta infrazione cumulativa. Non è ammesso nei casi di colpa grave e per le violazioni del regolamento (UE) n. 1333/2014.
Il piano deve indicare le ragioni della presunta infrazione, le misure correttive, il calendario di attuazione e i referenti responsabili. La BCN competente valuta il piano entro 12 giorni di calendario: se lo approva, fissa un termine massimo di 60 giorni per l’attuazione; se lo ritiene insufficiente, chiede un piano rivisto entro 10 giorni. Il piano rivisto è valutato entro 8 giorni: se ancora insufficiente, viene respinto e si apre la procedura di infrazione.
È possibile una sola proroga del termine di attuazione, in circostanze eccezionali e solo se il soggetto dimostra che il piano è in corso di attuazione efficace; la proroga non può eccedere 30 giorni rispetto alla scadenza finale originaria. Durante tutto il periodo, BCE e BCN continuano a monitorare e a scambiarsi informazioni sullo stato del piano.
Procedura di infrazione, criteri discrezionali ed esclusioni
La procedura di infrazione può essere avviata dalla BCN competente o dalla BCE nei casi di colpa grave, di presunta infrazione cumulativa relativa al regolamento sui mercati monetari, nei casi in cui non sia stato presentato un piano correttivo o il piano non sia stato approvato, oppure quando il termine per l’attuazione del piano o della proroga sia scaduto senza rimedio all’inosservanza.
Nei casi diversi da quelli tassativamente elencati, l’avvio resta facoltativo e deve essere valutato alla luce delle circostanze concrete, incluse buona fede, diligenza, malafede, gravità degli effetti, ripetizione o durata dell’infrazione, eventuali vantaggi e dimensione economica del soggetto, nonché eventuali precedenti sanzioni.
La procedura segue il regolamento (CE) n. 2157/1999 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2532/98. Non si avvia la procedura quando l’inosservanza dipende da circostanze fuori dal controllo del soggetto dichiarante, salvo i casi di colpa grave. Il regolamento precisa però che i problemi tecnici, inclusi quelli relativi a infrastrutture informatiche esternalizzate, non sono di per sé circostanze esimenti.
Sono previsti anche minimi di efficienza sanzionatoria: non si avvia la procedura se la possibile ammenda non supererebbe 10.000 euro per mancata trasmissione tempestiva, o 20.000 euro per dati errati, incompleti o in forma non conforme. Una volta avviata, tuttavia, la procedura può condurre a sanzioni inferiori a tali importi. È inoltre esclusa una nuova procedura se sui medesimi fatti è già pendente un’altra procedura o è già stata irrogata una sanzione.
Metodologia delle sanzioni e riesame
L’articolo 9 affida alla BCE l’adozione della decisione sulla metodologia di calcolo dell’importo delle sanzioni proposto. L’articolo 10 prevede un riesame generale del regolamento da parte del Consiglio direttivo entro cinque anni dall’entrata in vigore e successivamente ogni tre anni.
Regime transitorio e applicazione nel tempo
Le disposizioni transitorie sono particolarmente rilevanti. L’articolo 11 stabilisce che l’articolo 8 non si applica per 12 mesi dalla prima segnalazione in alcuni casi di prima applicazione degli obblighi BCE, di modifica sostanziale degli obblighi o di introduzione di nuovi soggetti dichiaranti; tale esenzione non opera nei casi di colpa grave. Per le presunte infrazioni anteriori alla data di applicazione del regolamento, continua ad applicarsi la decisione BCE/2010/10, anche per le ipotesi di inosservanza reiterata che attraversano il passaggio al nuovo regime.
L’articolo 12 introduce un regime specifico per le statistiche sui mercati monetari: per le presunte infrazioni del regolamento (UE) n. 1333/2014, le BCN competenti e la BCE applicano il nuovo quadro già dal 31 gennaio 2023. La decisione BCE/2010/10 è abrogata da tale data, ma resta applicabile alle violazioni anteriori alla data pertinente di applicazione del nuovo regolamento.
L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e l’applicazione generale dal 30 aprile 2024, salvo la disciplina speciale dell’articolo 12. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e architettura procedurale
L’articolo 1 istituisce un quadro armonizzato per l’irrogazione di sanzioni ai soggetti dichiaranti in caso di inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica stabiliti dai regolamenti e dalle decisioni della BCE. Il regolamento disciplina cinque fasi: monitoraggio e registrazione, segnalazione, notifica, approvazione e attuazione del piano correttivo, procedura di infrazione.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, banca centrale competente dell’Eurosistema, BCN competente, segnalazione diretta, presunta infrazione, presunta infrazione cumulativa e la nozione di circostanze al di fuori del controllo del soggetto dichiarante. Richiama inoltre, per rinvio, le definizioni di soggetti dichiaranti, infrazione, sanzioni e obblighi di segnalazione statistica contenute nei regolamenti (CE) n. 2533/98 e n. 2532/98.
Monitoraggio continuo e registrazione delle presunte infrazioni
L’articolo 3 impone alle BCN competenti il monitoraggio continuo dell’osservanza degli obblighi di segnalazione statistica e la registrazione delle presunte infrazioni in un sistema dedicato; per la segnalazione diretta, tali compiti sono svolti dalla BCE, con cooperazione della BCN competente su richiesta. Se il soggetto dichiara che la presunta infrazione dipende da circostanze fuori dal suo controllo, tale circostanza deve essere annotata; le presunte infrazioni multiple devono essere registrate separatamente.
Meccanismi di cooperazione a livello locale
L’articolo 4 disciplina i casi in cui le informazioni statistiche sono raccolte tramite un’autorità nazionale competente (ANC) e trasmesse dalla BCN alla BCE. La BCN deve garantire che i dati raccolti tramite l’ANC consentano un monitoraggio efficace, coordinarsi con l’ANC prima dell’avvio di una procedura per evitare duplicazioni sui medesimi fatti e informare l’ANC sull’esistenza, sull’esito e sull’eventuale sanzione di piani correttivi approvati o di sanzioni irrogate.
Soglie di segnalazione delle presunte infrazioni e dei casi di colpa grave
L’articolo 5 individua le ipotesi che le BCN devono segnalare tempestivamente alla BCE: per le segnalazioni giornaliere, ogni presunta infrazione; per le mensili, almeno tre presunte infrazioni in sei mesi consecutivi; per le trimestrali, almeno tre in quattro trimestri consecutivi; per le semestrali, almeno due infrazioni consecutive; per le annuali, ogni presunta infrazione. Sono inoltre segnalati i casi di colpa grave, ossia mancata segnalazione sistematica o intenzionale, mancata trasmissione di dati corretti o completi, inosservanza sistematica o intenzionale della forma prescritta, o mancata cooperazione efficace / mancata diligenza ragionevole.
Notifica preventiva al soggetto dichiarante
L’articolo 6 impone, prima dell’avvio della procedura di infrazione, una notifica scritta che indichi natura delle presunte infrazioni o della colpa grave, possibile apertura della procedura e applicazione di sanzioni, facoltà del soggetto di fornire giustificazioni, necessità di porre rimedio e, se del caso, possibilità di approvazione di un piano correttivo. La notifica deve essere inviata il prima possibile; per le segnalazioni giornaliere, ove possibile, prima che maturi una presunta infrazione cumulativa.
Piano correttivo: ammissibilità, contenuto, termini ed effetti
L’articolo 7 consente, dopo la notifica e al raggiungimento della soglia per una presunta infrazione cumulativa, la presentazione di un piano correttivo, approvabile entro 60 giorni di calendario dalla notifica. Il piano non è ammesso per i casi di colpa grave né per le infrazioni al regolamento (UE) n. 1333/2014. Il piano deve indicare le cause dell’infrazione, le misure correttive, il calendario di attuazione e i referenti responsabili. La BCN valuta il piano entro 12 giorni; se insufficiente, chiede un piano rivisto entro 10 giorni. Il piano rivisto è valutato entro 8 giorni e, se ancora insufficiente, viene respinto e si apre la procedura di infrazione. L’attuazione deve concludersi entro 60 giorni o, per il piano rivisto, entro 42 giorni; in circostanze eccezionali è possibile una sola proroga, fino a 30 giorni oltre il termine finale. Durante questa fase le BCN e la BCE continuano a monitorare e a scambiarsi informazioni sull’andamento del piano.
Avvio della procedura di infrazione e criteri di valutazione
L’articolo 8 individua i casi in cui la BCN competente o la BCE possono avviare la procedura: colpa grave; presunta infrazione cumulativa relativa al regolamento (UE) n. 1333/2014; presunta infrazione cumulativa senza piano correttivo o con piano non approvato; mancato rimedio entro il termine del piano o della proroga. Per le infrazioni diverse da quelle tassativamente indicate, l’avvio è discrezionale e deve tenere conto di buona fede, diligenza, malafede, gravità degli effetti, ripetizione/frequenza/durata, vantaggi ottenuti, dimensione economica del soggetto e precedenti sanzioni. La procedura si svolge secondo il regolamento (CE) n. 2157/1999 e gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 2532/98. Non si avvia la procedura se l’infrazione è dovuta a circostanze fuori dal controllo del soggetto, salvo i casi di colpa grave; tali circostanze non comprendono difficoltà tecniche o problemi dell’infrastruttura informatica, anche se esternalizzata. Inoltre non si avvia la procedura se la possibile ammenda non supererebbe 10.000 euro per mancata trasmissione tempestiva, o 20.000 euro per dati errati, incompleti o non conformi alla forma prescritta; una volta avviata, possono comunque essere irrogate ammende inferiori. È esclusa anche l’apertura di una nuova procedura quando esiste già una procedura o una sanzione sui medesimi fatti. Ogni procedura deve essere documentata elettronicamente.
Metodo di calcolo delle sanzioni
L’articolo 9 attribuisce alla BCE il compito di adottare una decisione sulla metodologia di calcolo dell’importo delle sanzioni proposto.
Riesame periodico
L’articolo 10 prevede che il Consiglio direttivo riesamini l’applicazione generale e l’attuazione del regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, ogni tre anni, valutando eventuali modifiche.
Disposizioni transitorie e applicazione graduale
L’articolo 11 stabilisce che l’articolo 8 non si applica per 12 mesi dalla prima segnalazione quando si tratti di prima applicazione di obblighi BCE, di modifiche sostanziali degli obblighi o di nuovi soggetti dichiaranti, con esclusione dei casi di colpa grave. Inoltre, per le presunte infrazioni antecedenti alla data di applicazione, continuano a valere i requisiti della decisione BCE/2010/10, anche per ipotesi di inosservanza reiterata che attraversano il cambio di regime.
Regime speciale per le statistiche sui mercati monetari
L’articolo 12 dispone che, per le presunte infrazioni del regolamento (UE) n. 1333/2014 (BCE/2014/48), BCE e BCN competenti si conformano al nuovo regolamento dal 31 gennaio 2023.
Abrogazione della decisione BCE/2010/10 e regime intertemporale
L’articolo 13 abroga la decisione BCE/2010/10 dal 31 gennaio 2023, ma la mantiene applicabile alle presunte infrazioni verificatesi prima della data pertinente di applicazione del nuovo regolamento.
Entrata in vigore e data di applicazione
L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento si applica dal 30 aprile 2024, salvo l’articolo 12, applicabile dal 31 gennaio 2023. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’Unione.
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