Regolamento (UE) 2022/1676
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1676 della Commissione del 29 settembre 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna gli elenchi di paesi terzi e zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. La modifica è motivata dai nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati in Canada, Regno Unito e Stati Uniti e dalla conseguente istituzione di zone di controllo di 10 km. Il provvedimento recepisce anche l’aggiornamento della situazione epidemiologica per alcune zone precedentemente sospese, reintroducendole o adeguandone lo status negli allegati V e XIV del regolamento (UE) 2021/404.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare le restrizioni e le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da Canada, Regno Unito e Stati Uniti.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e di selvaggina da penna originarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, limitatamente alle zone elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Incide su operatori, importatori e autorità competenti che gestiscono l’ammissibilità sanitaria di tali merci. Restano escluse, per effetto delle modifiche, le partite provenienti dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie a causa di recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità; il testo non disciplina altri prodotti o altri paesi.
Modifica degli elenchi sanitari per pollame e carni avicole
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1676 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, aggiornando gli allegati V e XIV in funzione dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, Regno Unito e Stati Uniti. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692, che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione delle relative origini negli elenchi sanitari.
Contesto normativo e finalità
I considerando chiariscono che l’Unione consente l’ingresso solo da paesi terzi, territori, zone o compartimenti inseriti negli elenchi di cui al regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento (UE) 2021/404 contiene tali elenchi, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie per le partite interessate. Alla luce dei focolai notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti, la Commissione ha valutato le misure adottate dalle autorità competenti, tra cui la creazione di zone di controllo di 10 km e l’abbattimento totale, distinguendo tra aree ancora soggette a restrizioni e aree per le quali il rischio è rientrato.
Ambito materiale delle modifiche
Le modifiche riguardano due grandi categorie di prodotti:
- partite di pollame, materiale germinale di pollame, pulcini di un giorno e uova da cova, disciplinate dall’allegato V del regolamento (UE) 2021/404;
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna, disciplinate dall’allegato XIV.
Per ciascun paese terzo interessato, le tabelle degli allegati vengono aggiornate con riferimento a specifiche zone numerate (per il Canada CA-2.3, CA-2.28, CA-2.35, CA-2.42-CA-2.46, CA-2.50-CA-2.51, CA-2.53, CA-2.57, CA-2.61, CA-2.64, CA-2.68 e nuove CA-2.79-CA-2.84; per il Regno Unito GB-2.123, GB-2.124, GB-2.126 e nuove GB-2.143-GB-2.149; per gli Stati Uniti US-2.108, US-2.174, US-2.179, US-2.222 e nuove US-2.253-US-2.277).
Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale
Nell’allegato V sono aggiornate le voci di ammissibilità per varie categorie di pollame e materiale germinale, tra cui:
- pollame riproduttore e da reddito, diverso dai ratiti;
- ratiti riproduttori e da reddito;
- pollame destinato alla macellazione;
- ratiti destinati alla macellazione;
- pulcini di un giorno;
- meno di 20 capi di pollame;
- uova da cova di pollame e di ratiti;
- meno di 20 uova da cova di pollame.
Per le zone già elencate vengono sostituiti i periodi di validità delle autorizzazioni o le date di riferimento associate alle tabelle. Per le nuove zone canadesi, britanniche e statunitensi vengono aggiunte nuove righe con decorrenza dal 31 agosto 2022, 4 settembre 2022, 7 settembre 2022, 8 settembre 2022, 9 settembre 2022, 12 settembre 2022, 13 settembre 2022, 14 settembre 2022, 15 settembre 2022, 16 settembre 2022, 17 settembre 2022, 18 settembre 2022, 19 settembre 2022, 20 settembre 2022, 21 settembre 2022 e 22 settembre 2022, secondo la zona interessata.
Modifiche all’allegato XIV: carni fresche
L’allegato XIV è modificato in parallelo per le carni fresche. Le voci interessate riguardano:
- carni fresche di pollame diverso dai ratiti (codice POU);
- carni fresche di ratiti (codice RAT);
- carni fresche di selvaggina da penna (codice GBM).
Anche qui, per alcune zone canadesi, britanniche e statunitensi sono aggiornate le date di ammissibilità; per le nuove zone viene inserita la relativa autorizzazione a decorrere dalle date indicate nelle tabelle. La struttura delle modifiche è identica a quella dell’allegato V: il regolamento non introduce una disciplina nuova, ma adegua gli elenchi sanitari alla situazione epidemiologica aggiornata.
Razionale sanitario e conseguenze pratiche
La Commissione afferma che, a seguito dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, l’ingresso nell’Unione dalle zone soggette a restrizioni non dovrebbe più essere autorizzato. Parallelamente, per alcune zone già oggetto di precedenti limitazioni, le informazioni aggiornate hanno consentito di concludere che i focolai risultano estinti e che non sussiste più un rischio connesso all’ingresso nell’Unione di prodotti avicoli da tali aree. Per gli operatori importatori ciò implica la necessità di verificare, prima dell’introduzione in dogana, la corrispondenza esatta tra origine della partita, zona sanitaria e data di riferimento riportata negli allegati aggiornati.
Entrata in vigore
Il regolamento è adottato il 29 settembre 2022 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione richiama l’urgenza delle misure, motivata dal grave rischio di introduzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi per pollame e materiale germinale
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Nell’allegato V vengono aggiornate le voci relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti per l’ingresso di partite di pollame, materiale germinale di pollame e uova da cova, con riferimento alle zone specifiche e alle date di decorrenza/riammissione indicate in tabella.
Aggiornamento degli elenchi per carni fresche
Sempre tramite l’articolo 1, l’allegato XIV è modificato per le medesime origini (Canada, Regno Unito e Stati Uniti) quanto all’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame diverso dai ratiti, carni fresche di ratiti e carni fresche di selvaggina da penna, aggiornando le zone autorizzate e le relative date.
Focolai di influenza aviaria e restrizioni territoriali
I considerando richiamano numerosi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità notificati da Canada, Regno Unito e Stati Uniti tra marzo e settembre 2022, con istituzione di zone di controllo di 10 km e abbattimento totale. La Commissione conclude che, per le zone interessate dai nuovi focolai, l’ingresso nell’Unione non dovrebbe essere autorizzato; per alcune zone con focolai precedenti, invece, le informazioni aggiornate hanno consentito di considerare estinti i focolai e di aggiornare gli elenchi.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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