Regolamento (UE) 2022/1674
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1674 della Commissione del 28 settembre 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati nel regime dei dazi addizionali all’importazione per taluni prodotti del settore uova e pollame e per l’ovoalbumina. La modifica riguarda il regolamento (CE) n. 1484/95 e sostituisce l’allegato I con valori aggiornati basati sul controllo periodico dei dati di mercato. Nel caso considerato, la voce NC 0207 14 10 riceve un prezzo rappresentativo di 238,3 EUR/100 kg e una cauzione di 19 EUR/100 kg per origine Thailandia. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 per aggiornare i prezzi rappresentativi e la cauzione relativi a taluni prodotti del settore uova e pollame, in particolare per una specifica voce di pollame congelato di origine thailandese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché dell’ovoalbumina, limitatamente alle voci e ai dati di prezzo rappresentativo/cauzione disciplinati dal regolamento (CE) n. 1484/95. Il regolamento di esecuzione interviene sul solo allegato I, con effetto diretto in tutti gli Stati membri, e riguarda in concreto la voce NC 0207 14 10 relativa a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, di origine TH (Thailandia).
Modifica dei prezzi rappresentativi per uova, pollame e ovoalbumina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1674 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina. La modifica è motivata dall’esito del controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di aggiornare alcuni valori in ragione delle variazioni dei prezzi per origine.
Base giuridica e finalità della misura
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 183, lettera b), e il regolamento (UE) n. 510/2014, in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a). L’obiettivo è mantenere allineati i prezzi rappresentativi utilizzati nel meccanismo dei dazi addizionali all’importazione, così da riflettere correttamente l’andamento dei prezzi di mercato dei prodotti interessati.
Ambito di intervento sul regolamento (CE) n. 1484/95
Il regolamento non riscrive l’intera disciplina di base, ma interviene in modo puntuale sull’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che viene sostituito con il nuovo testo allegato al regolamento di esecuzione. Ne deriva un aggiornamento dei valori applicabili alle specifiche merci ricomprese nell’allegato, secondo le informazioni più recenti disponibili.
Dato aggiornato per la voce NC 0207 14 10
L’allegato del regolamento riporta un’unica voce espressamente visibile nel testo fornito: i pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, classificati alla voce NC 0207 14 10. Per tale prodotto, di origine TH (Thailandia), il prezzo rappresentativo è fissato a 238,3 EUR/100 kg e la cauzione di cui all’articolo 3 è pari a 19 EUR/100 kg.
Entrata in vigore ed effetti
La misura entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta giustificata dall’esigenza di applicarla rapidamente dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in ogni sua parte, con effetti immediati sulla disciplina doganale connessa alle importazioni dei prodotti interessati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito integralmente dal testo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1674, al fine di aggiornare i prezzi rappresentativi applicabili ai prodotti interessati nei settori delle uova, del pollame e dell’ovoalbumina.
Dato specifico per la voce NC 0207 14 10
Per i pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, classificati alla voce NC 0207 14 10, è fissato un prezzo rappresentativo pari a 238,3 EUR/100 kg e una cauzione di 19 EUR/100 kg, con origine indicata come TH (Thailandia).
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. La misura risponde all’esigenza di adeguare i prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni dei prezzi rilevate secondo l’origine delle merci.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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