Sentenza n. 1124/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale, verbali della commissione, conferimento dell'incarico e contratto individuale relativi alla selezione per Coordinatore dell'Unità di Progetto Iscol@
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente principale ha impugnato la graduatoria, nella parte in cui il controinteressato era stato collocato al primo posto con 42,71 punti, rispetto ai 42,2 punti attribuiti al ricorrente, nonché gli atti di conferimento dell'incarico. Ha dedotto: illegittima attribuzione al controinteressato di due punti per pubblicazioni non indicate nell'elenco titoli, sebbene allegate alla domanda e richiamate nella dichiarazione sostitutiva; mancata indicazione del contributo individuale degli autori e dei codici ISBN/ISSN; illegittima valutazione di un titolo estero quale Master di II livello; erronea qualificazione di alcune esperienze professionali come esperienze dirigenziali; erronea equiparazione di esperienze prive dei requisiti richiesti; illegittima introduzione di un criterio di attinenza dei titoli professionali eccessivamente restrittivo; violazione della lex specialis, dell'autovincolo della commissione, degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell'art. 29, comma 4-bis, l.r. Sardegna n. 31/1998 e dell'art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale, sostenendo che al ricorrente principale fossero stati attribuiti 14,2 punti per titoli professionali anziché zero o comunque un punteggio inferiore, e deducendo ulteriori errori nella valutazione di titoli ed esperienze, tra cui l'incarico di Referente FSC. Con motivi aggiunti ha contestato anche una presunta dichiarazione non veritiera relativa a una pubblicazione, chiedendo l'esclusione del ricorrente principale.
La decisione
Il TAR ha respinto o dichiarato improcedibili le doglianze del ricorrente principale e ha accolto il ricorso incidentale, nei limiti indicati. Quanto alle pubblicazioni del controinteressato, ha ritenuto legittima la valutazione perché le opere erano state tempestivamente allegate alla domanda e indicate nella dichiarazione sostitutiva, sicché l'omissione nell'elenco titoli costituiva un'irregolarità formale emendabile mediante soccorso istruttorio e non comportava l'introduzione tardiva di un nuovo titolo. Ha ritenuto dimostrata la presenza del codice ISSN della pubblicazione contestata. Ha inoltre giudicato valutabile il titolo Euromaster, qualificato come joint degree con coinvolgimento di un'università italiana, con prova finale e durata almeno annuale; il ricorrente non aveva fornito una prova puntuale della non veridicità della dichiarazione sostitutiva. Sono state respinte anche le censure sulle esperienze professionali del controinteressato: la lex specialis consentiva di valorizzare le funzioni dirigenziali effettivamente svolte, senza necessità di un formale provvedimento di attribuzione, e la valutazione della commissione non era manifestamente irragionevole. Il criterio di attinenza dei titoli alle competenze dell'Unità di Progetto Iscol@ era stato ritenuto una mera specificazione di quanto già previsto dal bando. Il ricorso principale è stato comunque dichiarato in parte improcedibile perché, anche ipotizzando l'accoglimento di alcune censure non esaminate, il ricorrente non avrebbe conseguito una posizione utile dopo il ricalcolo derivante dall'accoglimento del ricorso incidentale. Il ricorso incidentale è stato accolto quanto alla erronea attribuzione al ricorrente principale di 2,05 punti anziché 1,5 punti annui per esperienze svolte con funzioni dirigenziali ma senza qualifica dirigenziale, nonché quanto all'attribuzione di 5,99 punti per l'incarico di Referente FSC, ridotti a 1,37 punti perché soltanto 503 giorni risultavano comprovati con i requisiti cumulativi di alta professionalità e coordinamento. Le ulteriori censure incidentali sono state assorbite. È stata respinta la richiesta di esclusione per presunta falsità della pubblicazione, poiché nessun punteggio era stato attribuito per essa, la lex specialis non prevedeva l'esclusione automatica e l'amministrazione non aveva ancora esercitato i propri poteri di verifica e conseguente determinazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione
Il principio di buon andamento giustifica, nelle procedure concorsuali, l'attivazione del soccorso istruttorio per emendare errori meramente formali, così da evitare che la selezione dei migliori candidati sia alterata da irregolarità facilmente superabili.
artt. 46, 47 e 76 d.P.R. 445/2000
dichiarazione sostitutiva; conseguenze delle dichiarazioni mendaci
Le dichiarazioni sostitutive assumono rilievo ai fini della documentazione dei titoli, ma la loro contestazione richiede una dimostrazione puntuale della non veridicità; l'art. 76 può rilevare in caso di successivo accertamento di dichiarazioni false.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La possibile violazione non determina automaticamente l'esclusione quando la lex specialis non prevede tale effetto e la dichiarazione contestata non ha prodotto alcuna utilità nella graduatoria; resta ferma la possibilità per l'amministrazione di verificare e adottare le conseguenti determinazioni.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato dal ricorrente in relazione al difetto di motivazione, senza che il giudice ne abbia fatto applicazione decisiva.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato nell'istanza di riesame in autotutela, senza costituire parametro decisivo della pronuncia.
art. 29, comma 4-bis, l.r. Sardegna n. 31/1998
Richiamato dal ricorrente principale in relazione alla valutazione delle esperienze professionali, senza accoglimento della relativa censura.
art. 30, comma 4, l.r. Sardegna n. 31/1998
Richiamato per l'incarico di Coordinatore dell'Unità di Progetto Iscol@; la natura delle funzioni effettivamente svolte è stata valorizzata ai fini della valutazione dell'esperienza.
art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dal ricorrente principale, senza che la relativa censura sia stata accolta.
art. 100 CCRL
distinzione tra attività di coordinamento e attività con contenuti di alta professionalità o richiedenti particolari specializzazioni
La distinzione contrattuale tra coordinamento e alta professionalità è stata utilizzata per verificare la sussistenza cumulativa dei requisiti richiesti dal bando per l'attribuzione del punteggio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato ai fini dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato ai fini della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, l'omessa indicazione di un titolo nell'apposito elenco non impedisce la valutazione quando il titolo sia stato tempestivamente allegato alla domanda, sia individuabile attraverso la documentazione depositata e non venga introdotto per la prima volta dopo la scadenza del termine; in tali casi l'omissione costituisce un'irregolarità formale emendabile mediante soccorso istruttorio, purché siano salvaguardate la certezza dei rapporti, la par condicio e la verificabilità del titolo.
- Il soccorso istruttorio non può consentire la dichiarazione tardiva di un requisito di partecipazione o di un titolo non precedentemente allegato, ma deve essere attivato quando la documentazione prodotta prima della scadenza renda già certa, o facilmente accertabile, la volontà del candidato e l'esistenza del titolo, residuando soltanto un margine di incertezza formale.
- Quando la lex specialis distingue tra esperienza maturata con la qualifica di dirigente ed esperienza maturata in funzioni dirigenziali, la prima categoria richiede l'effettivo possesso della qualifica dirigenziale, mentre l'esercizio di funzioni dirigenziali senza tale qualifica deve essere ricondotto alla seconda categoria, con applicazione del diverso punteggio previsto dal bando.
- Ai fini della valutazione di un'esperienza professionale subordinata alla contemporanea presenza di requisiti diversi, la commissione deve verificare e il candidato deve rendere individuabili, per ciascun incarico, tutti gli elementi richiesti dalla lex specialis; non è sufficiente indicare genericamente una tipologia di incarico se la documentazione non consente di accertare la sussistenza di ciascun requisito per l'intero periodo dichiarato.
- La contestazione della veridicità di una dichiarazione sostitutiva relativa a un titolo deve essere accompagnata da elementi puntuali di prova; inoltre, in assenza di una specifica clausola di esclusione e quando la dichiarazione non abbia prodotto alcun vantaggio nella selezione, non può essere disposta giudizialmente l'esclusione automatica, restando all'amministrazione il potere di svolgere le verifiche e adottare le conseguenti determinazioni.
- Nel giudizio sulla graduatoria, l'accoglimento del ricorso incidentale che ridetermini il punteggio del ricorrente principale può rendere improcedibili, per carenza di utilità concreta, le ulteriori censure del ricorso principale quando, anche considerando l'eventuale loro accoglimento, il ricorrente non potrebbe conseguire una posizione utile o l'incarico.
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