Cassazione Penale, Sentenza n. 8834/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la loro responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il Doriani ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sua qualificazione come amministratore di fatto e, soprattutto, l'assenza del dolo specifico richiesto dalla prima ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestazione della determinazione della pena. Il Ciliberto ha dedotto un unico motivo di vizio di motivazione relativo alla sua qualificazione come amministratore di fatto, contestando la idoneità del compendio probatorio a fondare la condanna.
La decisione
Per Doriani: la Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la censura sull'elemento soggettivo (dolo specifico) in relazione alla bancarotta documentale; essendo decorso il termine massimo di prescrizione (reato commesso l'11/11/2010, termine di 12 anni e 6 mesi), la sentenza impugnata è annullata senza rinvio nei confronti di Paolo Doriani per estinzione del reato per prescrizione. Per Ciliberto: il ricorso è dichiarato inammissibile perché in Cassazione sono state svolte censure di merito sull'idoneità della prova senza denunciare il travisamento e senza confrontarsi con l'argomentazione della corte territoriale; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare eventuale prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
"bancarotta fraudolenta documentale per l'omessa tenuta o per la sottrazione/distruzione della contabilità"
La norma contempla due ipotesi: la prima (omessa tenuta/sottrazione) richiede dolo specifico (profitto ingiusto o pregiudizio ai creditori); la seconda (impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari) può richiedere solo dolo generico. La Corte ha criticato la mancata esplicitazione di quale delle due ipotesi sia stata ritenuta applicabile
art. 157 e art. 161 cod. pen.
Richiamate per il calcolo della prescrizione: nel caso concreto il termine massimo di prescrizione è stato ritenuto pari a 12 anni e 6 mesi con conseguente estinzione del reato per Doriani
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in Cassazione; richiamato in relazione ai limiti entro cui sono stati formulati i motivi dai ricorrenti
art. 616 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente in Cassazione al pagamento delle spese processuali; applicato per la condanna di Ciliberto alle spese
Cass. Sez. U, n. 12602/2015 (giurisprudenza)
Principio secondo cui, se il ricorso è inammissibile, non è possibile rilevare d'ufficio la prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza di merito
Massime di principio
- Se l'imputazione ricomprende più ipotesi dell'art. 216 co.1 n.2 (prima parte con dolo specifico e seconda parte con dolo generico), la motivazione deve esplicitare quale fattispecie è ritenuta applicabile, perché il coefficiente soggettivo cambia e può incidere sulla gravità e sulla prescrizione.
- Quando sussistono dubbi sulla sussistenza del dolo specifico e il termine di prescrizione massimo è ormai decorso, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
- In Cassazione non è ammesso sollevare genericamente censure di insufficienza del compendio probatorio senza allegare il travisamento della prova e senza confrontarsi con l'iter motivazionale della sentenza impugnata; ciò comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese, oltre all'eventuale sanzione alla Cassa delle ammende.
- L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di rilevare eventuali cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) verificatesi dopo la sentenza di merito.
- La qualificazione del ruolo (es. amministratore di fatto) deve essere supportata da un'adeguata motivazione e da elementi probatori specifici nella sentenza di merito; l'assenza di tale motivazione rende la censura in Cassazione non manifestamente infondata se investe il requisito soggettivo del reato.
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