Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8834/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Catania che aveva confermato la loro responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il Doriani ha dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla sua qualificazione come amministratore di fatto e, soprattutto, l'assenza del dolo specifico richiesto dalla prima ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare; 2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestazione della determinazione della pena. Il Ciliberto ha dedotto un unico motivo di vizio di motivazione relativo alla sua qualificazione come amministratore di fatto, contestando la idoneità del compendio probatorio a fondare la condanna.

La decisione

Per Doriani: la Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la censura sull'elemento soggettivo (dolo specifico) in relazione alla bancarotta documentale; essendo decorso il termine massimo di prescrizione (reato commesso l'11/11/2010, termine di 12 anni e 6 mesi), la sentenza impugnata è annullata senza rinvio nei confronti di Paolo Doriani per estinzione del reato per prescrizione. Per Ciliberto: il ricorso è dichiarato inammissibile perché in Cassazione sono state svolte censure di merito sull'idoneità della prova senza denunciare il travisamento e senza confrontarsi con l'argomentazione della corte territoriale; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare eventuale prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare

    "bancarotta fraudolenta documentale per l'omessa tenuta o per la sottrazione/distruzione della contabilità"

    La norma contempla due ipotesi: la prima (omessa tenuta/sottrazione) richiede dolo specifico (profitto ingiusto o pregiudizio ai creditori); la seconda (impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari) può richiedere solo dolo generico. La Corte ha criticato la mancata esplicitazione di quale delle due ipotesi sia stata ritenuta applicabile

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Richiamate per il calcolo della prescrizione: nel caso concreto il termine massimo di prescrizione è stato ritenuto pari a 12 anni e 6 mesi con conseguente estinzione del reato per Doriani

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limita i motivi di ricorso in Cassazione; richiamato in relazione ai limiti entro cui sono stati formulati i motivi dai ricorrenti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente in Cassazione al pagamento delle spese processuali; applicato per la condanna di Ciliberto alle spese

  • Cass. Sez. U, n. 12602/2015 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui, se il ricorso è inammissibile, non è possibile rilevare d'ufficio la prescrizione sopravvenuta rispetto alla sentenza di merito

Massime di principio

  • Se l'imputazione ricomprende più ipotesi dell'art. 216 co.1 n.2 (prima parte con dolo specifico e seconda parte con dolo generico), la motivazione deve esplicitare quale fattispecie è ritenuta applicabile, perché il coefficiente soggettivo cambia e può incidere sulla gravità e sulla prescrizione.
  • Quando sussistono dubbi sulla sussistenza del dolo specifico e il termine di prescrizione massimo è ormai decorso, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • In Cassazione non è ammesso sollevare genericamente censure di insufficienza del compendio probatorio senza allegare il travisamento della prova e senza confrontarsi con l'iter motivazionale della sentenza impugnata; ciò comporta l'inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese, oltre all'eventuale sanzione alla Cassa delle ammende.
  • L'inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di rilevare eventuali cause estintive sopravvenute (es. prescrizione) verificatesi dopo la sentenza di merito.
  • La qualificazione del ruolo (es. amministratore di fatto) deve essere supportata da un'adeguata motivazione e da elementi probatori specifici nella sentenza di merito; l'assenza di tale motivazione rende la censura in Cassazione non manifestamente infondata se investe il requisito soggettivo del reato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.