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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14296/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che non ricorrevano i presupposti per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando Corte cost. n. 186 del 2000.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato contro la sentenza della Corte d'appello di Roma del 5 marzo 2025. Dal testo emerge che l'impugnazione investiva due profili: il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi generici e meramente riproduttivi di censure già prospettate, osservando che tali questioni erano state già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è stata riconosciuta; la censura sul punto è stata ritenuta generica e già disattesa in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    È richiamata per il principio secondo cui la condanna alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità presuppone che il ricorrente abbia proposto l'impugnazione senza essere in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • La doglianza sul diniego della particolare tenuità del fatto richiede una critica puntuale alle ragioni poste dal giudice di merito a fondamento del rigetto; la mera reiterazione di rilievi già proposti non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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