Sentenza n. 4036/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalle ulteriori fasi del concorso pubblico per due posti di dirigente avvocato, unitamente agli atti di conferma dell’esclusione e alla graduatoria finale
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva partecipato al concorso dichiarando di possedere il requisito dell’esperienza quinquennale previsto dal punto c) del bando, valorizzando sia il servizio prestato presso pubbliche amministrazioni sia l’attività professionale svolta come avvocata presso studi privati. Era stata esclusa per mancanza del requisito previsto dal punto c), poiché il servizio pubblico dichiarato non raggiungeva cinque anni e le attività professionali private, pur indicate nella domanda, non erano state documentate come richiesto dal bando. Con il ricorso e i motivi aggiunti ha dedotto: violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria; violazione dell’art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001 e della lex specialis; erroneità dei presupposti, disparità di trattamento e sviamento; violazione dell’art. 18 l. 241/1990 e del d.P.R. 445/2000 sulle autocertificazioni; violazione del soccorso istruttorio; motivazione postuma quanto al requisito dell’iscrizione all’albo professionale; illegittimità, per irragionevolezza e contrasto con il favor partecipationis, della clausola che richiedeva l’iscrizione all’Ordine professionale, nonché richiesta di disapplicazione delle corrispondenti disposizioni del d.P.R. 483/1997. Con motivi aggiunti ha impugnato, per illegittimità derivata, la graduatoria finale del concorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la ricorrente non possedesse il requisito di cinque anni di servizio nella medesima professionalità presso il Servizio sanitario nazionale o altra pubblica amministrazione, poiché il servizio dichiarato come dipendente pubblico era di durata inferiore e svolto con qualifiche non corrispondenti al requisito richiesto. Ha poi esaminato la possibile partecipazione in qualità di libera professionista, rilevando che il bando richiedeva non la mera dichiarazione, ma la documentazione delle attività svolte presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo al profilo di avvocato e durata quinquennale. L’omessa documentazione impediva di considerare comprovato il requisito e legittimava l’esclusione. Il soccorso istruttorio non era attivabile, poiché avrebbe consentito di integrare dopo la scadenza della domanda la prova di un requisito sostanziale di partecipazione, in violazione della par condicio. Non è stata ravvisata violazione delle regole sulle autocertificazioni, essendo il bando chiaro nel richiedere la documentazione dell’esperienza professionale. È stata inoltre esclusa la natura di motivazione postuma della nota successiva, poiché il richiamo alla mancata iscrizione all’albo era collegato alla modalità di partecipazione come libera professionista e chiariva l’ambito della dispensa prevista dal punto d) del bando. Interpretando letteralmente e sistematicamente la lex specialis, il TAR ha stabilito che la dispensa dall’iscrizione all’albo riguardava i dipendenti pubblici ammessi ai sensi del punto c), cioè quelli in possesso dei cinque anni di servizio richiesti, e non ogni dipendente pubblico indipendentemente dall’anzianità e dalla corrispondenza professionale. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione e di adeguata istruttoria è stato ritenuto rispettato, poiché l’esclusione trovava fondamento nella mancata prova del requisito previsto dal bando.
art. 18 l. 241/1990
La disciplina sull’acquisizione d’ufficio e sulle dichiarazioni sostitutive non esclude che la lex specialis richieda la documentazione di specifiche esperienze professionali costituenti requisito di partecipazione.
art. 6 l. 241/1990
Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare, dopo la scadenza del termine, la documentazione mancante relativa a un requisito sostanziale di partecipazione.
art. 26, comma 1, d.lgs. 165/2001
La disposizione consente l’ammissione anche sulla base di esperienze libero-professionali o di attività documentate presso soggetti privati, ma tali esperienze devono essere comprovate secondo quanto previsto dal bando.
art. 71 d.P.R. 445/2000
I poteri di controllo sulle dichiarazioni sostitutive non rendono irrilevante una prescrizione della lex specialis che imponga la documentazione di un requisito professionale specifico.
art. 58, n. 1, lett. d), d.P.R. 483/1997
Il requisito dell’iscrizione all’ordine professionale è coerente con l’ammissione al concorso per dirigente avvocato, nei limiti risultanti dalla disciplina del bando.
art. 1, n. 1, lett. d), d.P.R. 483/1997
La previsione sull’iscrizione all’albo opera quale requisito generale nei casi in cui essa sia richiesta per l’esercizio professionale.
art. 97 Cost.
Non è stato ravvisato contrasto con buon andamento e imparzialità nella richiesta di documentazione dell’esperienza professionale e dell’iscrizione all’albo secondo la lex specialis.
art. 35, comma 1, lett. a), d.lgs. 165/2001
Il principio di accesso mediante procedure selettive non impedisce di prevedere requisiti specifici coerenti con il profilo professionale e applicati uniformemente.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le clausole della lex specialis concorsuale devono essere interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, senza attribuire significati impliciti o integrativi non desumibili dal testo.
Massime di principio
- Quando un bando di concorso richiede che determinate esperienze professionali siano "documentate", la mera dichiarazione sostitutiva dell’attività svolta non è sufficiente a comprovare il requisito, se la documentazione è necessaria per verificare anche il contenuto analogo dell’esperienza rispetto al profilo messo a concorso.
- Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per produrre dopo la scadenza della domanda la documentazione mancante di un requisito sostanziale di partecipazione, perché ciò altererebbe la par condicio tra i candidati e consentirebbe un’integrazione tardiva della domanda.
- Nell’interpretazione delle clausole della lex specialis concorsuale devono applicarsi, secondo adattamento, i criteri letterale e sistematico degli artt. 1362 e 1363 c.c.; non è consentito attribuire alle clausole significati impliciti o inespressi mediante un’interpretazione integrativa.
- Quando un bando per dirigente avvocato prevede che l’iscrizione all’ordine professionale non sia richiesta ai dipendenti pubblici, la dispensa si riferisce ai dipendenti pubblici che possiedono gli ulteriori requisiti professionali e di anzianità richiesti per l’ammissione, non a qualsiasi dipendente pubblico privo di tali requisiti.
- La mancata maturazione del periodo minimo di servizio pubblico richiesto per l’ammissione non può essere compensata da attività libero-professionale meramente dichiarata quando il bando richiede che tale attività sia documentata.
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