Cassazione Penale, Sentenza n. 8056/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di appello che aveva riconosciuto le attenuanti in equivalenza alle aggravanti e confermato la condanna per tre episodi di rapina (una consumata il 1/5/2021 e due tentate il 2/5/2021). Il difensore deduce quattro motivi: (1) vizio di motivazione per mancata valutazione della scarsa affidabilità delle ricognizioni fotografiche e delle incongruenze tra le descrizioni fornite dalle persone offese e le caratteristiche dell'imputato; (2) vizio di motivazione per apparente decisione che non ha considerato la non corrispondenza della descrizione del coltello e la possibile pluralità di autori in episodi simili; (3) violazione di legge e vizio di motivazione per aver applicato la recidiva senza i presupposti, avendo valorizzato precedenti in materia di stupefacenti come indice di pericolosità generica non pertinente; (4) mancata motivazione nel rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato alla ricognizione di persona, nonostante in dibattimento una persona offesa non avesse riconosciuto l'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibili e fondati i motivi primo, secondo e quarto (il terzo assorbito). Ha annullato la sentenza impugnata e disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per un nuovo giudizio. Il nuovo giudizio dovrà motivare specificamente sulla affidabilità delle ricognizioni fotografiche relative ai capi A, B e C e sulla logica del rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato alla identificazione di persona.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che sussista un vizio di motivazione quando l'organo di merito non affronta e non giustifica le censure concrete relative all'affidabilità delle prove identificative (ricognizioni fotografiche) e ad altre prove contraddittorie.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Usato per la formulazione sintetica dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto i motivi enunciati conformi ai requisiti di ammissibilità previsti dalla norma.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte ricorda che il diritto alla scelta del rito abbreviato condizionato alla ricognizione di persona deve essere rispettato e che il rigetto della richiesta deve essere motivato; l'assenza di argomentazione logica e coerente può determinare vantaggio processuale (riduzione) a favore dell'imputato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 23 del 31/01/1992
Richiamata in relazione all'interpretazione dell'art. 442 c.p.p.; conferma che la scelta del rito abbreviato condizionato e le condizioni poste devono essere valutate e motivate correttamente, pena vizio procedurale.
Massime di principio
- Le decisioni di merito devono affrontare esplicitamente e motivare le censure probatorie rilevanti: omissioni o motivazioni apparenti su ricognizioni fotografiche e discrepanze nelle descrizioni possono determinare annullamento e rinvio.
- La discrepanza fra descrizioni fornite dalle vittime e le caratteristiche dell'imputato (aspetto fisico, lingua/accenno, strumenti usati) richiede una valutazione articolata della possibilità di più autori o di errori identificativi; non è ammissibile escludere tale ipotesi con affermazioni aprioristiche.
- La richiesta di rito abbreviato condizionato alla ricognizione di persona non può essere respinta senza adeguata motivazione: se emergono elementi che rendono fondata la condizione (es. incongruenze nelle ricognizioni fotografiche), il giudice deve darne conto e valutare le conseguenze sulla pena.
- L'uso della recidiva deve rispettare i presupposti normativi: l'anzianità, la natura dei precedenti e la loro rilevanza rispetto alla nuova fattispecie vanno valutati e motivati; l'asserita maggiore pericolosità non può essere genericamente presunta.
- Strategia difensiva consigliata: contestare con precisione l'affidabilità delle identificazioni (tempi, modalità, discrepanze descrittive), richiedere la ricognizione di persona se opportuna, documentare differenze tra episodi simili per sostenere l'ipotesi di più autori e sollevare l'illegittimità dell'applicazione di recidiva quando i presupposti non sussistono.
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