Cassazione Civile, Ordinanza n. 35885/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della contribuente, di un avviso di accertamento che negava la ruralità fiscale di due immobili. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso; la Commissione tributaria regionale, rigettando l'appello dell'Agenzia, aveva ritenuto che i fabbricati rurali conservassero sempre natura rurale e che il limite di superficie di 240 mq, rilevante per le abitazioni di lusso, non si applicasse ai beni strumentali all'attività agricola. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993 e del D.M. 2 agosto 1969, sostenendo che i fabbricati destinati ad abitazione non possono essere riconosciuti rurali quando abbiano caratteristiche di lusso o appartengano alle categorie A/1 o A/8, e che la CTR aveva erroneamente escluso l'applicabilità della disciplina sulle abitazioni di lusso senza verificare se gli immobili fossero effettivamente ad uso abitativo e se ricorressero i requisiti di legge; la contribuente si è difesa con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, per i fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad edilizia abitativa, la ruralità fiscale richiede il rispetto congiunto dei requisiti soggettivi e oggettivi dell'art. 9, comma 3, D.L. n. 557 del 1993, compreso il fatto che l'immobile non abbia caratteristiche di lusso. La CTR ha errato nell'escludere in via apodittica l'applicazione della lettera e) della norma e nel ritenere irrilevante il profilo della lussuosità senza verificare la destinazione abitativa e le caratteristiche degli immobili. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 9 D.L. n. 557 del 1993
È la norma centrale sulla ruralità fiscale dei fabbricati; la Corte ribadisce che per gli immobili destinati ad abitazione occorre il rispetto di tutti i requisiti previsti, compresa l'esclusione delle abitazioni di lusso.
D.P.R. n. 129 del 1998, art. 2
Richiamato per la versione applicabile dell'art. 9 del D.L. n. 557 del 1993 nelle annualità oggetto di accertamento.
D.M. 2 agosto 1969
Richiamato quale fonte delle caratteristiche di lusso che escludono la ruralità per gli immobili ad uso abitativo.
L. 31 gennaio 1994, n. 97, art. 1, comma 3
Richiamata per la riduzione della superficie minima nei comuni montani ai fini del requisito di ruralità.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 34
Richiamato per la presunzione del volume d'affari dei soggetti che non presentano dichiarazione IVA.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis
Richiamato nella giurisprudenza menzionata dalla Corte in tema di esenzione ICI per immobili rurali catastalmente classificati come tali.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
Richiamato nella giurisprudenza menzionata dalla Corte in tema di esenzione ICI per immobili rurali.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 7
Richiamato nella giurisprudenza menzionata dalla Corte per affermare che l'iscrizione catastale non comporta di per sé autonomo assoggettamento all'imposta dei fabbricati rurali strumentali.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis
Richiamato dalla giurisprudenza menzionata dalla Corte per i fabbricati strumentali alle attività agricole, riconosciuti rurali ai fini fiscali.
art. 29 t.u.i.r.
Richiamato per individuare i fabbricati strumentali alle attività agricole.
art. 4 r.d.l. n. 652 del 1939
Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale sulla disciplina catastale dei fabbricati rurali.
artt. 38 e 39 D.P.R. n. 1142 del 1949
Richiamati nella ricostruzione giurisprudenziale sulla disciplina catastale dei fabbricati rurali.
art. 6 D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969
Richiamato nella giurisprudenza menzionata per il criterio della superficie utile complessiva ai fini della qualificazione di lusso.
art. 9, comma 3, lett. e), D.L. n. 557 del 1993
«i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 ... non possono comunque essere riconosciuti rurali»
La Corte ne afferma l'applicabilità agli immobili ad uso abitativo e censura la CTR per averlo escluso senza accertare se gli immobili fossero abitazioni di lusso.
art. 2697 c.c.
Richiamato come principio generale: chi invoca l'agevolazione fiscale deve provare la sussistenza dei relativi requisiti.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della ruralità fiscale di un fabbricato destinato ad abitazione, il giudice deve verificare in concreto tutti i requisiti richiesti dalla legge, inclusa l'assenza delle caratteristiche di lusso previste dalla normativa speciale.
- La nozione di "abitazione" rilevante per la ruralità non coincide con un mero uso occasionale o strumentale da parte dei dipendenti, ma presuppone una stabile destinazione a residenza.
- La disciplina che esclude la ruralità degli immobili abitativi di lusso non può essere neutralizzata dal solo fatto che l'immobile sia asservito all'attività agricola; occorre comunque accertarne la concreta destinazione e le caratteristiche oggettive.
- In materia di agevolazioni ed esenzioni fiscali, incombe sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti previsti dalla norma di favore.
- Se il giudice di merito esclude l'applicabilità di una causa legale di diniego della ruralità senza confrontarsi con il testo della norma e con i relativi requisiti oggettivi, incorre in violazione di legge.
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