Cassazione Civile, Ordinanza n. 21043/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una banca, poi divenuta Cherry Bank S.p.A., aveva promosso davanti al Tribunale di Padova un giudizio ex art. 702-bis c.p.c. nei confronti di più soggetti, deducendo di essere creditrice in forza di fideiussioni omnibus prestate a garanzia delle obbligazioni di una società in accomandita semplice. La banca contestava un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e la sua proroga, con cui alcuni immobili dei debitori erano stati vincolati a favore di vari istituti di credito nell’ambito di un piano di ristrutturazione del debito. Il Tribunale aveva in parte dichiarato l’estinzione del giudizio per rinunce, aveva escluso la prova della cessione del credito dell’intervenuta e aveva ritenuto nullo il vincolo per difetto di causa meritevole, assorbendo la revocatoria. La Corte d’appello, invece, ha accolto la domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., ritenendo provati credito, eventus damni e scientia damni, e ha dichiarato inefficaci verso la banca l’atto di destinazione del 2012 e la proroga del 2015. La socia accomandante ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità della riproposizione della revocatoria per difetto di legittimazione attiva della banca; 2) omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di interesse ad agire, perché il vincolo era stato prorogato nel 2018 con atto non impugnato; 3) omesso esame di fatti decisivi sulla sussistenza dell’eventus damni, sostenendo che il vincolo beneficiava gli stessi creditori e non vi fosse pregiudizio patrimoniale; 4) omesso esame di fatti decisivi sulla scientia damni, negando prova della volontà di arrecare pregiudizio e affermando che l’atto era stato compiuto per garantire tutti i creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice decide nel merito una questione incompatibile con l’eccezione processuale sollevata, e perché il difetto di legittimazione attiva è eccezione di rito, non di merito. Ha dichiarato il secondo motivo in parte inammissibile per difetto di specificità e in parte infondato, osservando che anche l’eccezione di carenza di interesse ad agire è stata implicitamente respinta dalla decisione di merito; inoltre, la trascrizione della domanda revocatoria produce effetto prenotativo, sicché la proroga del vincolo del 2018, successiva alla trascrizione della domanda del 2017, non pregiudica la posizione del creditore. Ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la ricorrente, sotto la veste del vizio motivazionale, non aveva indicato un vero fatto storico decisivo omesso, ma solo deduzioni difensive e una richiesta di rivalutazione del merito; la sentenza d’appello aveva inoltre motivato in modo congruo ritenendo provata la lesione della garanzia patrimoniale e presuntivamente integrata la scientia damni. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
norma richiamata per il rito sommario con cui era stata introdotta l’azione in primo grado.
art. 2645-ter c.c.
richiamato come base dell’atto di destinazione patrimoniale oggetto di contestazione.
art. 2901 c.c.
norma applicata per ritenere revocabile l’atto di destinazione in presenza di credito, eventus damni e scientia damni.
art. 112 c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo per domande o eccezioni di merito, non per eccezioni processuali; inoltre non sussiste se la decisione di merito implica il rigetto dell’eccezione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 360, n. 5, c.p.c.
il vizio riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di mere argomentazioni, questioni o deduzioni difensive.
art. 346 c.p.c.
la domanda revocatoria era stata ritualmente riproposta in appello perché assorbita in primo grado.
art. 2652, comma 1, n. 5, c.c.
richiamato per affermare l’effetto prenotativo della trascrizione della domanda giudiziale revocatoria.
art. 132, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza d’appello è stata ritenuta sufficiente, logica e coerente, al di sopra del minimo costituzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la sentenza, decidendo nel merito in senso incompatibile con l’eccezione sollevata, ne comporti il rigetto implicito; ciò vale anche in appello rispetto ai motivi o alle eccezioni pregiudiziali.
- L’omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. riguarda la mancata decisione su domande o eccezioni di merito e non si estende alle eccezioni processuali, come il difetto di legittimazione ad agire o l’interesse ad agire, che possono risultare assorbite dalla decisione di merito.
- La trascrizione della domanda revocatoria produce un effetto prenotativo che tutela il creditore anche rispetto ad atti dispositivi successivi trascritti dopo la domanda; pertanto, un atto successivo non può essere opposto per negare l’interesse ad agire del creditore istante.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti; non è sufficiente censurare la valutazione delle prove, riproporre deduzioni difensive o sollecitare una nuova lettura del merito.
- In tema di azione revocatoria ordinaria, l’eventus damni può essere ravvisato anche in atti di segregazione patrimoniale che rendano più difficile o incerta la soddisfazione del credito, mentre la scientia damni può essere desunta anche da elementi presuntivi e dal carattere gratuito dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →