Cassazione Penale, Sentenza n. 9401/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 03/10/2023 che aveva rigettato la richiesta di restituzione delle quote sociali sottoposte a sequestro preventivo. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, la carenza delle condizioni legittimanti il sequestro, nonche errori nella ricostruzione circa l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e valutazioni erronee sulla databilita delle somme e sulla presunta crisi finanziaria delle societa, salvate dall'intervento di terzi
La decisione
La Corte di legittimita dichiara i ricorsi inammissibili. Per il ricorso proposto in proprio si rileva il difetto di legittimazione del singolo socio a impugnare provvedimenti di sequestro preventivo su beni societari, per assenza di interesse concreto e attuale. Quanto al ricorso proposto quale legale rappresentante delle societa, la Corte limita il sindacato al controllo di legittimita ex art. 325 comma 1 cod. proc. pen. e ritiene che le censure sollevate siano essenzialmente doglianze di merito e rivalutazioni probatorie non consentite in questa sede; il Tribunale aveva adeguatamente motivato le esigenze cautelari e la sussistenza del pericolo che la disponibilita delle societa potesse aggravare le conseguenze del reato o la commissione di ulteriori reati. Non essendo stata proposta una specifica violazione di legge sufficiente a inficiare la misura, il rigetto della restituzione delle quote viene confermato implicita dalla dichiarazione di inammissibilita. Il ricorrente e condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
richiamato in relazione alla confisca per sproporzione
La norma e stata riferita come possibile fondamento del sequestro finalizzato alla confisca allargata; la Corte rileva che l'appellante non ha contestato i titoli sui quali si fondava il sequestro e quindi non ha interesse a ottenere un sindacato sulla sproporzione, per cui la questione non e stata ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimento
art. 325 comma 1 cod. proc. pen.
limiti del sindacato di legittimita sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali
Il controllo della Corte di legittimita su ordinanze di riesame e circoscritto alla verifica delle violazioni di legge, ovvero alla mancanza assoluta di motivazione o alla motivazione meramente apparente; non e consentito riesaminare il merito o le valutazioni probatorie
art. 616 cod. proc. pen.
applicato per la condanna alla cassa delle ammende
Prevede la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione di ricorsi infondati o inammissibili, l'applicazione di una ammenda; qui e stata irrogata una ammenda di euro 3.000
Massime di principio
- Un singolo socio non ha, di norma, legittimazione a impugnare il sequestro preventivo di beni di proprieta della societa per mancanza di interesse concreto e attuale; e preferibile che a impugnare sia la societa stessa o chi dimostra un diritto diretto sulle cose sequestrate
- In Cassazione il sindacato sulle ordinanze di riesame e limitato a profili di legittimita: non e possibile chiedere la riconsiderazione del materiale probatorio o della valutazione dei fatti, salvo che non emerga una evidente mancanza assoluta di motivazione o una violazione di norme processuali
- Per contestare un sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis e necessario contestare i titoli giustificativi del sequestro e provare la sproporzione tra il patrimonio e le entrate lecite; non basta una generica censura sulla motivazione
- Le doglianze procedurali efficaci in sede di legittimita sono quelle che evidenziano l'assenza totale di motivazione, la motivazione apparente o violazioni formali del procedimento; le deduzioni di fatto devono essere svolte nelle fasi di merito
- Proporre ricorsi manifestamente infondati o inammissibili puo comportare condanne alle spese e ammende ex art. 616 cod. proc. pen.; prima di impugnare e opportuno verificare la legittimazione a procedere e concentrare le doglianze su profili di diritto
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