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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9401/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/10/2023 che aveva rigettato la richiesta di restituzione delle quote sociali sottoposte a sequestro preventivo. Il ricorrente deduce la mancanza di motivazione circa la sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora, la carenza delle condizioni legittimanti il sequestro, nonche errori nella ricostruzione circa l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. e valutazioni erronee sulla databilita delle somme e sulla presunta crisi finanziaria delle societa, salvate dall'intervento di terzi

La decisione

La Corte di legittimita dichiara i ricorsi inammissibili. Per il ricorso proposto in proprio si rileva il difetto di legittimazione del singolo socio a impugnare provvedimenti di sequestro preventivo su beni societari, per assenza di interesse concreto e attuale. Quanto al ricorso proposto quale legale rappresentante delle societa, la Corte limita il sindacato al controllo di legittimita ex art. 325 comma 1 cod. proc. pen. e ritiene che le censure sollevate siano essenzialmente doglianze di merito e rivalutazioni probatorie non consentite in questa sede; il Tribunale aveva adeguatamente motivato le esigenze cautelari e la sussistenza del pericolo che la disponibilita delle societa potesse aggravare le conseguenze del reato o la commissione di ulteriori reati. Non essendo stata proposta una specifica violazione di legge sufficiente a inficiare la misura, il rigetto della restituzione delle quote viene confermato implicita dalla dichiarazione di inammissibilita. Il ricorrente e condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    richiamato in relazione alla confisca per sproporzione

    La norma e stata riferita come possibile fondamento del sequestro finalizzato alla confisca allargata; la Corte rileva che l'appellante non ha contestato i titoli sui quali si fondava il sequestro e quindi non ha interesse a ottenere un sindacato sulla sproporzione, per cui la questione non e stata ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimento

  • art. 325 comma 1 cod. proc. pen.

    limiti del sindacato di legittimita sulle ordinanze del riesame relative a provvedimenti reali

    Il controllo della Corte di legittimita su ordinanze di riesame e circoscritto alla verifica delle violazioni di legge, ovvero alla mancanza assoluta di motivazione o alla motivazione meramente apparente; non e consentito riesaminare il merito o le valutazioni probatorie

  • art. 616 cod. proc. pen.

    applicato per la condanna alla cassa delle ammende

    Prevede la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa nella proposizione di ricorsi infondati o inammissibili, l'applicazione di una ammenda; qui e stata irrogata una ammenda di euro 3.000

Massime di principio

  • Un singolo socio non ha, di norma, legittimazione a impugnare il sequestro preventivo di beni di proprieta della societa per mancanza di interesse concreto e attuale; e preferibile che a impugnare sia la societa stessa o chi dimostra un diritto diretto sulle cose sequestrate
  • In Cassazione il sindacato sulle ordinanze di riesame e limitato a profili di legittimita: non e possibile chiedere la riconsiderazione del materiale probatorio o della valutazione dei fatti, salvo che non emerga una evidente mancanza assoluta di motivazione o una violazione di norme processuali
  • Per contestare un sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis e necessario contestare i titoli giustificativi del sequestro e provare la sproporzione tra il patrimonio e le entrate lecite; non basta una generica censura sulla motivazione
  • Le doglianze procedurali efficaci in sede di legittimita sono quelle che evidenziano l'assenza totale di motivazione, la motivazione apparente o violazioni formali del procedimento; le deduzioni di fatto devono essere svolte nelle fasi di merito
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o inammissibili puo comportare condanne alle spese e ammende ex art. 616 cod. proc. pen.; prima di impugnare e opportuno verificare la legittimazione a procedere e concentrare le doglianze su profili di diritto

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