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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19261/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del giudice del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP nei confronti del Sallia per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità del vincolo associativo, sostenendo mancasse la volontà di aderire al pactum sceleris e la consapevolezza della stabile struttura associativa; 2) erronea valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) che giustificassero la misura detentiva.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto non fondati i motivi presentati: ha confermato l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza per la partecipazione di Sallia all'associazione diretta da Caracciolo, desunti dalla presenza presso l'abitazione del promotore nel periodo 4-18 febbraio 2022 e dal contenuto delle conversazioni intercorse (piani di rapina, recupero di partite di stupefacente, ricorso anche a violenza e armi). Ha evidenziato che la scarsa partecipazione verbale non neutralizza l'indizio rappresentato dalla presenza nei discorsi operativi tenuti nella sede centrale dell'organizzazione. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto sussistere il pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, rafforzato dal fatto che Sallia avrebbe maneggiato l'arma prevista per i delitti e ne aveva prospettato l'uso. La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., secondo cui i gravi indizi comportano l'esistenza delle esigenze cautelari, non è stata superata dalla difesa. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e disposte le comunicazioni previste dalla normativa.

Norme richiamate

  • art. 74 DPR n. 309 del 1990

    Riferimento alla fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che dalla presenza del Sallia nelle riunioni dell'organizzazione e dal contenuto delle conversazioni emergesse la condivisione del programma criminoso e quindi la partecipazione all'associazione

  • art. 275, comma 3, codice di procedura penale

    art. 275, comma 3, c.p.p.

    La Corte ha applicato la presunzione relativa per cui, ove sussistano gravi indizi di colpevolezza, si presume altresì l'esistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio); la difesa non ha fornito elementi idonei a superare tale presunzione

  • art. 616 codice di procedura penale

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni attuative codice di procedura penale

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per gli adempimenti comunicativi da effettuare in caso di mancata remissione in libertà del detenuto a seguito della decisione

Massime di principio

  • La mera scarsa partecipazione verbale a conversazioni criminali non esclude la responsabilità associativa se la presenza avviene nella sede o presso il luogo di centralità dell'organizzazione: la partecipazione passiva può costituire indicio di adesione al progetto criminoso.
  • La presenza documentata a riunioni in cui si discute di programmi criminali (recupero/traffico di stupefacenti, uso di violenza o armi) costituisce elemento probatorio significativo per la configurazione dell'associazione a delinquere, soprattutto se combinata con il ruolo centrale del luogo e dei partecipanti.
  • Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 275 c.p.p., opera una presunzione relativa circa l'esistenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio) che grava sulla difesa l'onere di confutare con elementi concreti per ottenere misure meno afflittive.
  • La detenzione cautelare può essere ritenuta adeguata anche in presenza di indizi relativi al concreto utilizzo di armi o alla previsione del loro uso letale: tali circostanze rafforzano il dedotto pericolo di reiterazione e la necessità di misura intramuraria.
  • Per impugnare con successo un provvedimento cautelare in situazioni simili, la difesa deve fornire elementi di fatto o prova che neutralizzino la presunzione di esigenze cautelari (es. assenza di contatti con associati, impossibilità materiale di reiterazione, garanzie alternative efficaci) oppure dimostrare l'insussistenza di un vincolo associativo stabile e condiviso.

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