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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17709/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle esattoriali sottese, relative al mancato pagamento di tasse automobilistiche per l’anno 2010. In primo grado il ricorso era stato solo parzialmente accolto; in appello, invece, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto l’impugnazione principale dell’agente della riscossione e respinto l’appello incidentale del contribuente. In Cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2384 c.c. e 83 c.p.c., sostenendo che l’appello dell’originaria società di riscossione fosse invalido perché la procura alle liti era stata rilasciata da un soggetto privo della qualità di legale rappresentante o di adeguati poteri rappresentativi; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 140 c.p.c. in relazione alla notifica di due cartelle esattoriali, assumendo che non fosse stata prodotta la prova dell’invio e della ricezione della seconda raccomandata informativa prevista dalla norma.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contestazione dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva conferito la procura era stata sollevata per la prima volta in Cassazione e, in mancanza di tempestiva contestazione nei gradi di merito, l’allegazione del potere rappresentativo risultava sufficiente. Ha inoltre ritenuto infondato il secondo motivo perché la doglianza investiva in realtà un preteso errore di fatto sulla valutazione degli atti processuali, censurabile semmai con revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e non con ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2384 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare i poteri rappresentativi del soggetto che aveva rilasciato la procura; la Corte non ne ricava un vizio, ma valorizza il principio della necessità di una tempestiva contestazione della qualità rappresentativa.

  • art. 83 c.p.c.

    La procura alle liti è valida se rilasciata da soggetto legittimato; in mancanza di tempestiva contestazione nei gradi di merito, l’allegazione del potere rappresentativo è sufficiente.

  • art. 140 c.p.c.

    La Corte rileva che la doglianza sulla notifica delle cartelle, basata sulla pretesa mancanza della prova della raccomandata informativa, attiene a un possibile errore di fatto sulla lettura degli atti, non deducibile con ricorso per cassazione.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    L’errore di fatto percettivo, consistente nell’inesatta percezione di circostanze risultanti dagli atti, è rimedio da far valere con revocazione e non con ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la contestazione dei poteri del soggetto che ha rilasciato la procura alle liti deve essere tempestiva; se proposta solo in cassazione, non può fondare l’invalidità del gravame quando la qualità rappresentativa sia stata spesa in modo astrattamente idoneo.
  • Quando il potere rappresentativo deriva da atti non soggetti a pubblicità legale, la parte che conferisce la procura deve dimostrare l’effettiva sussistenza del potere solo se la controparte solleva una contestazione specifica e tempestiva.
  • Il giudice di legittimità non è il luogo per censurare un mero errore di fatto nella percezione o lettura degli atti processuali, poiché tale vizio è deducibile, ricorrendone i presupposti, con il rimedio della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
  • In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., la doglianza che contesta la valutazione giudiziale della documentazione sulla raccomandata informativa, senza denunciare un vero error iuris, non integra un motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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