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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3019/2024 del 01/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la revoca della patente per tre anni disposta a seguito della sentenza del Tribunale di Rovereto (definitiva il 2/7/2016) sostenendo che la sanzione accessoria non poteva essere applicata perché il reato si era estinto per esito positivo della messa alla prova (lavori di pubblica utilità) e, inoltre, contestava il decorso temporale del provvedimento amministrativo (adozione a distanza di oltre due anni dal fatto) e la mancata compensazione del periodo di sospensione con la durata della revoca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo illegittima l'applicazione della sanzione accessoria della revoca della patente in presenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. Ha richiamato la pronuncia della Corte costituzionale n.75/2020 (e successiva giurisprudenza di cassazione) e ha esteso il principio anche alla revoca della patente. Di conseguenza la sentenza impugnata del Tribunale di Trento è stata cassata; decidendo nel merito la Corte ha accolto l'opposizione del ricorrente, annullando la sanzione e condannando il Ministero dell'Interno (Commissariato del Governo per la Provincia di Trento) al rimborso delle spese processuali, liquidate in: € 1.110 (primo grado), € 3.980 (secondo grado), € 2.630 + € 200 per esborsi (legittimità), oltre spese generali 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 219 c.d.s. e comma 3-ter

    Usata dal ricorrente per sostenere che la revoca non poteva essere applicata dopo estinzione del reato; la Corte ha ritenuto fondata la censura in combinato con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che vieta trattamenti amministrativi contrari all'effetto estintivo della messa alla prova.

  • art. 224-ter co. 6 c.d.s.

    Richiamato nel senso che la norma prevedeva la verifica da parte della pubblica amministrazione delle condizioni per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dopo l'estinzione del reato; la Corte costituzionale (n.75/2020) ha dichiarato incostituzionale la parte che consentiva al prefetto di disporre la confisca anziché la restituzione in caso di estinzione per messa alla prova, principio esteso dalla Cassazione anche alla revoca della patente.

  • artt. 464-bis c.p.p. e 168-bis e ss. c.p.

    Richiamati nella motivazione come norme collegate al procedimento penale e alle misure sostitutive (messa alla prova), rilevanti per valutare l'effetto estintivo e le conseguenze sulla sfera amministrativa del soggetto.

  • art. 2 legge 241/1990

    Invocata dal ricorrente per censurare la tardività del provvedimento amministrativo (mancata definizione in termine ragionevole). La Corte, tuttavia, ha ritenuto il motivo assorbito dopo l'accoglimento del primo motivo e non si è pronunciata nel merito su tale profilo.

  • Corte costituzionale, sentenza n.75/2020

    La Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole che, in presenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, si potesse disporre confisca o altre sanzioni amministrative per ordine prefettizio anziché revoca giudiziale o restituzione. La Cassazione ha applicato il principio estendendolo alla sanzione della revoca della patente.

  • Cass. civ./pen. n.33082/2021 (richiamata)

    Giurisprudenza di questa Corte che ha già annullato sanzioni accessorie (confisca) in casi di estinzione per messa alla prova; usata come precedente per estendere il principio anche alla revoca della patente.

Massime di principio

  • Se il reato si estingue per esito positivo della messa alla prova (o per altra causa similare che abbia efficacia estintiva), le sanzioni amministrative accessorie (es. confisca del veicolo, revoca della patente) non possono essere automaticamente applicate dalla pubblica amministrazione; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità tende a impedire trattamenti amministrativi incompatibili con l'effetto estintivo.
  • La previsione amministrativa che consenta al prefetto o alla P.A. di applicare misure accessorie in contrasto con l'effetto estintivo può essere censurata per irragionevolezza o incostituzionalità; i provvedimenti amministrativi successivi all'estinzione del reato vanno valutati alla luce del principio di coerenza con l'esito giudiziale.
  • In contenziosi simili, l'accoglimento dell'eccezione sull'illegittimità della sanzione accessoria può rendere assorbite altre questioni (es. ritardo nell'adozione del provvedimento, computo dei periodi di sospensione), per cui è opportuno sollevare e documentare separatamente tali profili se si vuole ottenere una pronuncia su di essi.
  • La P.A. deve attuare i provvedimenti nel rispetto dei termini ragionevoli di legge (l.241/1990), ma l'eventuale violazione di tali termini non garantisce automaticamente la correttezza della sanzione se sussiste un effetto estintivo del reato che esclude l'applicabilità della sanzione stessa.
  • Se una sanzione accessoria è stata adottata nonostante l'estinzione del reato, il soggetto interessato può ottenere l'annullamento della sanzione in sede giurisdizionale e il rimborso delle spese, sulla base della giurisprudenza consolidata che tutela l'efficacia dell'atto estintivo.

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