Cassazione Penale, Ordinanza n. 28664/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, gli aveva concesso le attenuanti generiche e rideterminato la pena in senso più favorevole, confermando però la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, sostenendo in sostanza l'insussistenza della prova della distrazione e contestando la propria consapevolezza/prevedibilità dell'atto distrattivo; la Corte ha rilevato che il motivo era privo di specificità, perché fondato su allegazioni in fatto e non su vere censure di legittimità, oltre a riproporre questioni già disattese in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla bancarotta semplice documentale, ma senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva dato conto dell'irregolarità del libro giornale, limitandosi a negare la congruità della motivazione e a proporre una diversa lettura del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e, per la parte relativa alla prevedibilità e consapevolezza della distrazione, manifestamente infondato, anche perché l'imputato era stato qualificato come amministratore di fatto. Ha ritenuto il secondo motivo anch'esso privo di specificità, poiché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza di merito. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa nell'inammissibilità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se sussistono profili di colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 192 c.p.p.
richiamato solo indirettamente nel contesto della valutazione della prova, senza un'autonoma analisi testuale nella decisione
art. 131-bis c.p.
non citato
art. 10 della legge fallimentare
non citato espressamente nel testo; i reati discussi sono bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso deve contenere censure effettivamente giuridiche e specifiche: la mera riproposizione di allegazioni in fatto o di una diversa ricostruzione del merito non consente l'esame della doglianza.
- Il ricorso è inammissibile quando non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, omettendo di attaccarne la ratio decidendi e limitandosi a contestazioni generiche.
- In tema di bancarotta, la qualifica di amministratore di fatto può essere desunta da una significativa e continua attività gestoria o cogestoria, non necessariamente estesa a tutti i poteri tipici dell'organo di amministrazione, purché non episodica o occasionale e sintomatica dell'inserimento organico nella società.
- Quando la responsabilità per bancarotta è affermata sulla base della qualifica di amministratore di fatto, risultano non decisive doglianze che contestino in astratto la prevedibilità o consapevolezza della distrazione senza scalfire tale qualificazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa nell'impugnazione, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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