Cassazione Civile, Ordinanza n. 14391/2026 del 15/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso nei confronti di una società avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi all'anno d'imposta 2008, recuperando a tassazione maggiori corrispettivi ritenuti non dichiarati in occasione della vendita di immobili. In parallelo aveva notificato ai tre soci avvisi di accertamento IRPEF, addizionali e sanzioni, ritenendo che i maggiori ricavi extra-contabili della società fossero stati ripartiti tra loro in proporzione alle quote sociali. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la CTR, su appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione e rigettato i ricorsi. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sentenza d'appello avrebbe sostanzialmente riprodotto una precedente decisione riferita a diversa annualità (2006) e non avrebbe considerato elementi specifici del 2008; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. e delle norme sull'accertamento induttivo, lamentando un uso scorretto delle presunzioni e dell'onere della prova; 3) violazione delle norme fiscali sulla tassazione dei soci, contestando l'insussistenza della prova della ripartizione dei ricavi extra-contabili; 4) violazione delle norme sulla tassazione dei dividendi e dell'art. 23 Cost., assumendo che gli avvisi ai soci fossero illegittimi perché non era stata applicata la disciplina che assoggetta i dividendi a imposizione solo parziale.
La decisione
La Corte ha preliminarmente dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti dei tre soci, perché essi avevano presentato istanza di definizione agevolata della controversia ai sensi della L. n. 130/2022, con pagamento di quanto dovuto, e ciò era stato richiesto anche dall'Agenzia. Quanto alla società, la Corte ha esaminato i primi due motivi e li ha dichiarati inammissibili: il primo perché non indicava specificamente quali fatti decisivi sarebbero stati omessi e tendeva in realtà a rivalutare il merito, mentre il secondo era formulato in modo astratto e si risolveva nella contestazione della valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito. I terzi e quarti motivi, relativi alla posizione dei soci, sono stati dichiarati assorbiti per effetto della definizione agevolata. In conclusione, il ricorso della società è stato rigettato; il giudizio nei confronti dei soci è stato estinto; la società è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è scrutinabile solo se il ricorrente individua un fatto storico decisivo realmente non esaminato; non è utilizzabile per chiedere una nuova valutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge non può essere dedotta in modo meramente astratto o per contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 2727 c.c.
le presunzioni possono fondare l'accertamento tributario, ma la censura deve colpire l'effettivo uso delle regole presuntive e non limitarsi a dissentire sul risultato probatorio.
art. 2729 c.c.
la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi appartiene al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se adeguatamente motivata.
art. 2697 c.c.
l'onere della prova va contestato solo se il giudice lo abbia erroneamente ripartito; non basta sostenere che le prove siano state apprezzate in modo sfavorevole.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come base dell'accertamento induttivo dei maggiori redditi della società.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato quale norma di accertamento dell'IVA in presenza di ricavi non contabilizzati.
art. 41, comma 1, lett. e), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dai ricorrenti per contestare il prelievo sui soci sui maggiori redditi societari.
art. 47 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dai ricorrenti per sostenere che i dividendi percepiti dai soci dovessero concorrere solo parzialmente alla base imponibile.
art. 44 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato insieme alle norme sulla tassazione dei redditi di capitale nella censura mossa contro gli avvisi ai soci.
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato dai ricorrenti nel motivo relativo agli avvisi emessi nei confronti dei soci.
art. 23 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla legittimità della pretesa impositiva verso i soci.
art. 5 L. 31 agosto 2022, n. 130
norma sulla definizione agevolata della controversia, che ha determinato l'estinzione del giudizio per i soci aderenti alla procedura.
art. 184 l. fall.
richiamato per affermare l'effetto esdebitatorio derivante dall'omologazione del concordato preventivo della società.
art. 172, comma 1, l. fall.
richiamato come fonte della relazione del commissario giudiziale che includeva i debiti tributari oggetto di lite nel concordato.
art. 161 l. fall.
richiamato come fonte della relazione dell'esperto nell'ambito della procedura concordataria.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il procedimento camerale in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per la condanna della società al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non individua con precisione il fatto storico trascurato e si limita a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione della valutazione di merito delle prove, delle presunzioni e degli indizi compiuta dal giudice territoriale.
- L'accertamento dei maggiori ricavi societari e la loro imputazione ai soci, quando fondati su elementi presuntivi e su una motivazione congrua, non possono essere sovvertiti in sede di legittimità mediante critiche generiche o astratte.
- La definizione agevolata della controversia comporta l'estinzione del giudizio per la posizione dei contribuenti che vi hanno aderito, con assorbimento delle censure ad essi relative.
- L'avvenuto pagamento in sede concordataria e l'effetto esdebitatorio del concordato non eliminano necessariamente l'interesse della società a ottenere una pronuncia sulla legittimità dell'accertamento tributario, poiché la verifica del credito in quella sede non spiega efficacia di giudicato erga omnes.
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