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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12510/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 367 c.p. (falsa denuncia) sostenendo: (i) che i giudici di merito avevano utilizzato, come "corpo del reato", il verbale delle sommarie informazioni rese il 2 settembre 2018 nonostante l'opposizione della difesa; (ii) che non vi era prova certa della titolarità dei veicoli contestati, essendo andata distrutta la documentazione ACI; (iii) che andava applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., essendo la denuncia una sola non idonea a dimostrare abitualità; (iv) che l'applicazione della recidiva era ingiustificata, dato che i precedenti risalivano al 2011.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio, accogliendo con rilievo assorbente il primo motivo. Ha ritenuto che il verbale delle sommarie informazioni del 2 settembre 2018, rese quando sulla dichiarante erano già emersi indizi di reato, non potesse essere equiparato alla denuncia "corpo del reato" e fosse quindi inutilizzabile ex art. 63 c.p.p. Ha disposto che la Corte di appello riesamini le risultanze probatorie espungendo quel verbale per verificare se sussista comunque prova della simulazione di reato (e, in caso affermativo, a quali veicoli si riferisca). Ha inoltre ricordato che l'esito del nuovo esame è rilevante anche per la valutazione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e per la valutazione della recidiva, avendo i giudici di merito motivato l'esclusione della tenuità e l'applicazione della recidiva con riferimenti alla pluralità di veicoli e denunce che ora vanno verificati.

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Norma che sanziona la simulazione di reato (o la presentazione di denuncia falsa). La Corte precisa che il "corpo del reato" può essere costituito dalla denuncia originaria di un reato inesistente quando essa contiene la falsa asserzione; ma questa regola non si estende automaticamente alle sommarie informazioni rese successivamente quando la persona è già indiziata.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta ad indagini se rese nelle sommarie informazioni senza le garanzie previste. La Corte ha ritenuto applicabile il divieto (comma 2) alle dichiarazioni rese dopo che erano emersi indizi a carico della dichiarante, con conseguente inutilizzabilità del verbale quale prova.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha indicato che l'applicabilità va riesaminata alla luce delle risultanze probatorie depurate delle dichiarazioni inutilizzabili, valutando se ricorra o meno l'elemento della pluralità/abitualità che era stato ritenuto ostativo.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva. La Corte richiama che l'applicazione della recidiva deve essere adeguatamente motivata sulla base della tempestività e della rilevanza dei precedenti e non può fondarsi su presunte pluralità non dimostrate dalle prove ammesse.

  • artt. 63, 190, 190-bis, 495 cod. proc. pen.

    Norme processuali invocate dalla difesa in relazione alle modalità di assunzione e utilizzazione delle sommarie informazioni e alla loro acquisizione nel fascicolo dibattimentale. La Corte ha richiamato la distinzione tra denuncia (che può essere corpo del reato in determinati casi) e sommarie informazioni rese quando la persona è indagata, la cui utilizzabilità è invece soggetta ai limiti dell'art. 63 c.p.p.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra denuncia originaria (se afferma un reato mai avvenuto può costituire "corpo del reato") e sommarie informazioni rese successivamente: queste ultime, se rese quando la persona è già indiziata, sono normalmente inutilizzabili ai sensi dell'art. 63 c.p.p.
  • Se la difesa si oppone in udienza all'acquisizione di verbali di sommarie informazioni, l'organo di giudizio deve rispettare il divieto di utilizzabilità quando ricorre la condizione della persona sottoposta ad indagini; l'uso contrario può portare all'annullamento con rinvio.
  • Quando parte della prova viene espunta (per inutilizzabilità), il giudice di merito deve riesaminare se la restante prova è sufficiente a reggere la condanna; in assenza di prova alternativa la sentenza dovrà essere riformata.
  • L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione concreta della gravità, della offensività e dell'eventuale abitualità: il mero riferimento a più oggetti indicati in un'unica denuncia non basta automaticamente a escludere la particolare tenuità.
  • L'accertamento della recidiva richiede motivazione specifica sulla natura, sulla natura e sulla tempestività dei precedenti: precedenti lontani nel tempo o non adeguatamente collegati al fatto attuale possono non giustificare l'aggravante.
  • In fase di impugnazione conviene contestare espressamente l'utilizzabilità di dichiarazioni rese senza le garanzie procedurali; indicare la natura del verbale (denuncia vs sommarie informazioni) e le circostanze temporali può essere decisivo.

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