Regolamento (UE) 2018/1003
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1003 della Commissione, del 16 luglio 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire e semplificare la procedura di correlazione e di adattarla alle modifiche del regolamento (UE) 2017/1151 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 per migliorare la procedura di correlazione tra procedure di prova NEDC e WLTP nel calcolo delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri. Le modifiche chiariscono i criteri per la linea di interpolazione, semplificano il trattamento delle famiglie di resistenza all’avanzamento e dei veicoli N1 incompleti, e aggiungono nuovi dati di input, tra cui il numero di cilindri. Sono inoltre introdotte regole specifiche per l’estensione delle omologazioni e per l’applicazione delle nuove modalità di calcolo a partire dal 2019 e, in alcuni casi, dal 2020.
Modifica delle regole tecniche per la correlazione NEDC/WLTP nel calcolo delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri, per chiarire, semplificare e correggere la procedura di determinazione dei parametri di resistenza all'avanzamento.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori, alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici coinvolti nel calcolo e nella correlazione dei valori di emissione di CO2 NEDC nell’ambito dell’omologazione dei veicoli a motore disciplinata dal regolamento (UE) 2017/1151 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152. Riguarda in particolare i veicoli leggeri, inclusi i veicoli N1 completi e incompleti, le famiglie di interpolazione del CO2 e le famiglie di resistenza/matrici di resistenza all’avanzamento. Si applica nell’Unione e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nello Spazio economico europeo; talune disposizioni si applicano alle nuove omologazioni dal 1º gennaio 2019 e, per alcuni casi, a tutti i nuovi veicoli dal 1º gennaio 2020, con possibilità di applicazione anticipata su richiesta del costruttore. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica della procedura di correlazione NEDC/WLTP per le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1003 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 per chiarire e semplificare la procedura di correlazione necessaria a tradurre i dati di prova WLTP nei valori di emissione CO2 NEDC. Il testo interviene alla luce dell’esperienza applicativa dei regolamenti (UE) 2017/1151 e 2017/1152 e mira anche a correggere alcuni aspetti redazionali, a rafforzare la robustezza dei risultati e ad adattare la disciplina alle evoluzioni del quadro tecnico di omologazione.
Contesto e finalità
Il regolamento si inserisce nel sistema unionale di omologazione dei veicoli leggeri e di misurazione delle emissioni di CO2, fondato sul regolamento (UE) n. 510/2011 e, sul piano tecnico, sul regolamento (UE) 2017/1151. Considerando l’esperienza maturata nell’applicazione della procedura di correlazione, la Commissione ritiene necessario intervenire su alcuni passaggi del metodo per assicurare coerenza, semplicità operativa e affidabilità dei risultati.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i costruttori di veicoli, le autorità di omologazione e i servizi tecnici che applicano il metodo di correlazione per determinare i valori di CO2 NEDC. L’ambito materiale comprende in particolare i veicoli leggeri, i veicoli N1 completi e incompleti, le famiglie di interpolazione del CO2, le famiglie di resistenza all’avanzamento e le matrici di resistenza all’avanzamento. Le nuove regole incidono sulla costruzione della linea di interpolazione, sulla determinazione dei coefficienti di resistenza e sui dati da inserire nello strumento di correlazione.
Criteri per la linea di interpolazione e soglia minima tra i veicoli H e L
Una delle innovazioni centrali consiste nel precisare che la linea di interpolazione NEDC deve essere definita utilizzando un veicolo di prova con le emissioni più elevate e uno con le emissioni più basse, con una differenza almeno pari a 5 g CO2/km. La ratio è evitare che i valori di CO2 dei singoli veicoli siano determinati su basi non sufficientemente differenziate. Se tale soglia non è rispettata, la linea non può essere estesa e occorre ridefinire i veicoli H e L secondo le regole ordinarie.
Calcolo dei coefficienti di resistenza all’avanzamento
Il regolamento rivede il trattamento dei coefficienti di resistenza all’avanzamento nella procedura NEDC. Per i veicoli di famiglie di interpolazione WLTP, i coefficienti possono essere derivati dai coefficienti dei veicoli H e L; in alcuni casi, il costruttore può scegliere tra diverse modalità di determinazione quando il fabbisogno di energia del ciclo non coincide con i valori estremi richiesti. Per i veicoli con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg, è prevista la possibilità, su richiesta del costruttore, di utilizzare il punto 2.3.8.1 per il calcolo dei coefficienti NEDC.
Veicoli N1 incompleti e strumento di correlazione
Per i veicoli N1 incompleti, il regolamento introduce una disciplina specifica per determinare i coefficienti di resistenza all’avanzamento da utilizzare come dati di input nello strumento di correlazione. La determinazione si basa sui coefficienti del veicolo rappresentativo e sui coefficienti del banco dinamometrico NEDC, richiamando anche la tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83. Se si procede con una prova fisica, questa deve essere eseguita con i coefficienti del banco dinamometrico del veicolo R così determinati.
Estensione delle omologazioni e nuova soglia applicativa dal 2019
Quando un’omologazione rilasciata a norma del regolamento (UE) 2017/1151 viene estesa per includere nuovi veicoli della famiglia di interpolazione con emissioni oltre i valori dei veicoli H o L, il regolamento consente l’estensione della linea solo se la differenza tra H e L è almeno pari a 5 g CO2/km e se le emissioni di riferimento calcolate secondo il punto 3 non risultano superiori alla linea di interpolazione. In caso contrario, occorre rideterminare i veicoli H e L secondo le regole dell’allegato. Questa disciplina si applica alle nuove estensioni delle nuove omologazioni rilasciate dal 1º gennaio 2019, anche prima su richiesta del costruttore.
Nuovi dati di input: numero di cilindri
Per migliorare la solidità dei risultati dello strumento di correlazione, il regolamento aggiunge il numero di cilindri tra gli input da fornire nella tabella dei dati richiesti. È inoltre aggiornato il riferimento al numero di identificazione della famiglia di interpolazione. Il dato relativo al numero di cilindri deve essere fornito dal costruttore al più tardi dal 1º gennaio 2019.
Regole transitorie e applicazione nel tempo
Il testo contiene diverse date di applicazione differenziate. Alcune regole si applicano alle nuove omologazioni a partire dal 1º gennaio 2019, con possibilità di applicazione anticipata su richiesta del costruttore; altre si applicano dal 1º gennaio 2020 a tutti i nuovi veicoli immessi in circolazione. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e, come atto dell’Unione, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per i professionisti, il regolamento comporta soprattutto la necessità di verificare la corretta costruzione della linea di interpolazione, la disponibilità dei dati tecnici richiesti e la coerenza tra famiglie WLTP e NEDC. I costruttori dovranno prestare attenzione alle nuove condizioni per l’estrapolazione, alla gestione dei veicoli N1 incompleti e all’inserimento del numero di cilindri tra i dati trasmessi all’autorità o al servizio tecnico.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2017/1152
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 secondo l’allegato del regolamento. Le modifiche incidono sulle formule e sui dati di input utilizzati per la correlazione tra WLTP e NEDC, sulla determinazione dei coefficienti di resistenza all’avanzamento e sulla gestione delle estensioni delle omologazioni.
Criteri per la linea di interpolazione e soglia minima di 5 g CO2/km
Viene chiarito che, per il calcolo del valore di CO2 NEDC di un singolo veicolo, i limiti della linea di interpolazione devono essere rappresentati da un veicolo di prova con le emissioni più alte e uno con le emissioni più basse, con una differenza pari o superiore a 5 g CO2/km. Se la differenza è inferiore a tale soglia, la linea non può essere estesa e deve essere ridefinita.
Semplificazione del calcolo per le famiglie di resistenza all’avanzamento
Per i veicoli che rientrano in famiglie di matrici di resistenza all’avanzamento, i coefficienti NEDC possono essere derivati dai coefficienti del singolo veicolo secondo le regole modificate. Per i veicoli con massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile pari o superiore a 3 000 kg, i coefficienti NEDC possono, su richiesta del costruttore, essere determinati conformemente al punto 2.3.8.1.
Nuove regole per i veicoli N1 incompleti
Per i veicoli N1 incompleti, i coefficienti di resistenza all’avanzamento da usare come input per lo strumento di correlazione sono determinati secondo una formula specifica che utilizza i coefficienti del veicolo rappresentativo e i coefficienti del banco dinamometrico. Se si effettua una prova fisica, essa deve essere eseguita con i coefficienti del banco dinamometrico NEDC del veicolo R determinati secondo la tabella 3 dell’allegato 4a del regolamento UN/ECE n. 83.
Estensione delle omologazioni e nuove condizioni dal 1º gennaio 2019
Quando un’omologazione a norma del regolamento (UE) 2017/1151 è estesa per includere nuovi veicoli della famiglia di interpolazione con emissioni superiori a quelle del veicolo H o inferiori a quelle del veicolo L, la linea di interpolazione può essere estesa solo se la differenza tra H e L è almeno 5 g CO2/km e se le emissioni di riferimento calcolate secondo il punto 3 non superano la linea. La disciplina si applica alle nuove estensioni delle nuove omologazioni rilasciate dal 1º gennaio 2019 o prima, su richiesta del costruttore.
Introduzione del numero di cilindri tra gli input del sistema
Nella tabella dei dati di input è aggiunto il numero di cilindri, da fornire dal costruttore al più tardi dal 1º gennaio 2019. È inoltre aggiornato il riferimento al numero di identificazione della famiglia di interpolazione.
Calcolo dei coefficienti di resistenza all’avanzamento per singoli veicoli e casi di estrapolazione
Per il singolo veicolo di una famiglia di interpolazione WLTP sono introdotte formule specifiche per ricavare i coefficienti NEDC dai coefficienti dei veicoli H e L. Dal 1º gennaio 2019 per le nuove omologazioni e dal 1º gennaio 2020 per tutti i nuovi veicoli immessi in circolazione, i coefficienti NEDC di un singolo veicolo possono essere ottenuti direttamente dai coefficienti WLTP in determinati casi, tra cui estrapolazione da H o L, appartenenza a famiglie diverse o a una famiglia di matrici di resistenza. L’estrapolazione di CO2 è ammessa solo se la differenza H-L è almeno 5 g CO2/km e per un massimo di 3 g CO2/km oltre H o sotto L.
Correzioni redazionali e soppressione di un punto
Il regolamento corregge alcuni errori redazionali nel testo dell’allegato e sopprime il punto 4.2.1.6 dell’allegato I.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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