Sentenza n. 347/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento per entrambi i ricorsi: DELL'ORDINANZA DI DINIEGO DELLA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO PROT. N. -OMISSIS- NOTIFICATA IL 09/06/2021 E DELL'ORDINANZA N. -OMISSIS-DI INGIUNZIONE DI DEMOLIZIONE NOTIFICATA IL 16/06/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di domanda di condono edilizio e conseguente ordinanza di demolizione di opere abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di condono edilizio e la conseguente ingiunzione di demolizione, deducendo, in primo luogo, la violazione dell'art. 35 della legge n. 47/1985 e dei principi di efficacia, trasparenza, pubblicità, giusto procedimento e leale cooperazione. Ha sostenuto che la realizzazione di opere successive alla domanda di condono non avrebbe potuto determinare automaticamente il diniego, poiché l'amministrazione avrebbe dovuto verificare se le opere originariamente oggetto dell'istanza fossero ancora riconoscibili e autonomamente valutabili, riservando agli interventi successivi una distinta valutazione sanzionatoria. Con il secondo motivo ha dedotto il difetto o l'insufficienza dell'istruttoria e della motivazione, lamentando che il Comune avrebbe richiamato la giurisprudenza senza adeguatamente qualificare gli interventi eseguiti. Il ricorrente ha inoltre contestato l'ordinanza di demolizione per omessa valutazione della possibilità di applicare la sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dagli artt. 33, comma 2, e 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in luogo della demolizione.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi, aventi identità soggettiva e oggettiva, ai sensi dell'art. 70 c.p.a., e li ha rigettati. Quanto al diniego di condono, ha ritenuto prevalente l'orientamento secondo cui la realizzazione, durante il procedimento di sanatoria, di opere non autorizzate ulteriori rispetto a quelle oggetto dell'istanza determina l'improcedibilità della domanda, salvo che si tratti di meri interventi di completamento consentiti dall'art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985. Nel caso concreto l'immobile originario, già demolito per metà, era stato ricostruito, ampliato fino a circa il triplo della superficie coperta originaria e trasformato, insieme alla realizzazione di ulteriori fabbricati, sicché non risultava più identificabile nella sua consistenza originaria. Il diniego era quindi legittimo anche secondo l'orientamento minoritario, poiché l'opera oggetto della domanda non era più materialmente riconoscibile né autonomamente valutabile. Il motivo relativo al difetto di motivazione è stato respinto: l'ordinanza di demolizione indicava gli interventi realizzati dopo la domanda di condono, mentre tali circostanze erano comunque note al ricorrente e non avevano compromesso le sue facoltà difensive. È stata inoltre esclusa la necessità di una preventiva valutazione comunale della fiscalizzazione dell'abuso. L'art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 non era applicabile perché le opere non erano in parziale difformità da un titolo edilizio, ma erano integralmente prive di titolo. Neppure risultavano provati i presupposti dell'art. 33, comma 2, poiché il ricorrente non aveva dimostrato che gli interventi fossero riconducibili alla ristrutturazione edilizia né che la demolizione avrebbe pregiudicato parti conformi. L'entità dell'incremento volumetrico conduceva piuttosto alla qualificazione degli interventi come nuova costruzione, per la quale la sanzione pecuniaria sostitutiva non è prevista. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione di ricorsi connessi per soggetti, provvedimenti e censure, quando siano opportuni una trattazione e una decisione unitaria.
art. 35, comma 14, l. 47/1985
decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell'oblazione, il presentatore dell'istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità le opere oggetto della domanda.
La disposizione consente, durante la pendenza della domanda di condono, soltanto meri interventi di completamento, intesi come opere di finitura di un fabbricato non ultimato; non legittima ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni o trasformazioni sostanziali.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve rendere conoscibili al destinatario i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; nel caso concreto la motivazione dell'ordinanza di demolizione era sufficiente e il ricorrente non era stato leso nelle proprie facoltà difensive.
art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione ha carattere eccezionale e può operare per interventi riconducibili alla ristrutturazione edilizia quando la demolizione pregiudichi la parte conforme; la prova rigorosa dei presupposti incombe sul privato.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
La fiscalizzazione presuppone una parziale difformità da un permesso di costruire legittimamente rilasciato; non è applicabile a opere integralmente abusive e mai assentite.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
La ristrutturazione edilizia può comportare modifiche dell'organismo preesistente, ma deve restare una linea distintiva rispetto alla nuova costruzione; incrementi volumetrici molto rilevanti e trasformazioni radicali possono qualificare l'intervento come nuova costruzione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
La realizzazione di una nuova opera senza permesso di costruire, o in totale difformità o variazione essenziale, è soggetta alla sanzione demolitoria e non alla fiscalizzazione prevista per ipotesi meno gravi.
art. 26 c.p.a.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza, salvo diversa valutazione del giudice.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese processuali.
Massime di principio
- Durante la pendenza di una domanda di condono edilizio, l'art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985 consente esclusivamente interventi di mero completamento, intesi come opere di finitura del fabbricato non ultimato; demolizioni parziali, ricostruzioni, ampliamenti sostanziali e trasformazioni dell'organismo edilizio eccedono tale nozione.
- La realizzazione di opere abusive ulteriori durante il procedimento di condono preclude la sanatoria quando modifica radicalmente l'immobile, facendo venir meno la corrispondenza tra il bene rappresentato nell'istanza e quello esistente e rendendo l'opera originaria non più identificabile o autonomamente valutabile.
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 presuppone una parziale difformità da un titolo edilizio legittimamente rilasciato e non è applicabile alle opere integralmente abusive, mai assentite dall'amministrazione.
- La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall'art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 ha carattere eccezionale; il privato deve dimostrare rigorosamente sia la riconducibilità dell'intervento alla ristrutturazione edilizia sia il pregiudizio che la demolizione arrecherebbe alle parti conformi. Non sussiste un obbligo dell'amministrazione di valutare preventivamente d'ufficio la fiscalizzazione prima di ordinare la demolizione.
- Incrementi volumetrici consistenti e trasformazioni radicali dell'edificio preesistente, non riconducibili all'organismo originario, configurano una nuova costruzione e non una ristrutturazione edilizia, con conseguente applicazione della sanzione demolitoria prevista per le opere abusive prive di titolo.
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