Sentenza n. 45/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’esecuzione: - della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sezione II, n. 706/2018.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: incidente di esecuzione relativo all'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza che imponeva la restituzione degli immobili e il risarcimento del danno da occupazione illegittima
Esito
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza i proprietari avevano evidenziato il notevole ritardo nell'esecuzione del giudicato e chiesto la sostituzione del Commissario ad acta, la dichiarazione di nullità degli atti medio tempore adottati e la fissazione di una penalità di mora. Il giudicato imponeva al Comune la restituzione degli immobili e il pagamento del risarcimento per il mancato godimento, lasciando tuttavia impregiudicata la facoltà dell'amministrazione di procedere all'acquisizione degli immobili ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001. Nel corso del giudizio il Commissario ad acta ha depositato il decreto di acquisizione sanante adottato il 12 gennaio 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull'incidente di esecuzione, poiché il Commissario ad acta aveva adottato il decreto di acquisizione sanante e le parti avevano concordemente chiesto una pronuncia in tal senso. Ha compensato tra le parti le spese del presente incidente di esecuzione. Ha precisato che resta integralmente a carico del Comune il pagamento del compenso spettante al Commissario ad acta, già liquidato con la precedente sentenza di ottemperanza n. 123/2018.
Norme richiamate
art. 112, comma 5, c.p.a.
La richiesta del Commissario ad acta è stata qualificata come istanza di chiarimenti sulle modalità di esecuzione del giudicato.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
Il giudicato aveva lasciato impregiudicato il potere del Comune di disporre l'acquisizione degli immobili alla mano pubblica mediante acquisizione sanante.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un incidente di esecuzione, l'amministrazione o il Commissario ad acta adotta l'atto necessario a dare attuazione al giudicato e le parti concordano sulla sopravvenuta definizione della controversia, il giudice dell'ottemperanza dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La permanenza dell'obbligo dell'amministrazione di corrispondere il compenso già liquidato al Commissario ad acta non viene meno per effetto della cessazione della materia del contendere sull'incidente di esecuzione.
- La compensazione delle spese del singolo incidente di esecuzione è compatibile con l'imputazione a carico dell'amministrazione del compenso spettante al Commissario ad acta.
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