Cassazione Penale, Ordinanza n. 08646/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva ridotto la pena a mesi cinque di reclusione ed euro 175 di multa per un tentativo di furto in concorso. Con un unico motivo ha denunciato manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante del lucro di speciale tenuità ex art. 62 n. 4 c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avrebbe errato nel negare tali benefici. La Cassazione ha però rilevato che le censure non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e che erano sostanzialmente reiterative di doglianze già dedotte in appello, senza indicare vizi deducibili in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e immune da vizi logici sia nel negare le attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sia nell'escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., avendo valorizzato il valore della merce sottratta, superiore a 230 euro, incompatibile con il lucro di speciale tenuità. Inoltre ha affermato che il ricorso per cassazione non può limitarsi a riprodurre pedissequamente i motivi di appello già respinti, ma deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, è inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 56 e 624 c.p.
individuano il reato contestato come furto tentato in concorso di persone.
art. 62-bis c.p.
le circostanze attenuanti generiche sono rimesse a una valutazione di merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici, non ravvisati nel caso concreto.
art. 62 n. 4 c.p.
l'attenuante del lucro di speciale tenuità è esclusa quando il valore del bene sottratto, nel caso concreto superiore a 230 euro, non consente di qualificare il profitto come speciale tenuità.
artt. 581 e 591 c.p.p.
il ricorso deve contenere motivi specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancanza di tale confronto determina inammissibilità.
art. 606 c.p.p.
la censura di manifesta illogicità della motivazione non può tradursi in una mera ripetizione delle doglianze già prospettate in appello.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a riproporre le stesse censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante del lucro di speciale tenuità costituiscono valutazioni di merito che la Cassazione può censurare solo per vizi specifici della motivazione; una motivazione congrua e logicamente coerente è insindacabile.
- L'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. richiede un profitto di speciale tenuità, incompatibile con un valore della res sottratta che, per entità, deponga per un vantaggio non modesto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e argomentato: l'assenza di un vero confronto critico con la sentenza impugnata fa venir meno la funzione tipica dell'impugnazione e conduce all'inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08611/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08612/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08618/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08619/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08620/2025 del 03/03/2025
- ordinanza_penale · 3 mar 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 08641/2025 del 03/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →