Sentenza del 28/01/2020 n. 282 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - rimborso - istanza - legittimazione attiva - spetta al fornitore - soggetto passivo in senso giuridico - è tale. Accise - rimborso - consumatore finale - presupposto - impossibilità di ripetizione della somma dal fornitore - art. 2033 Cod. civ. - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso di imposte addizionali sul consumo di energia elettrica che, per la normativa nazionale, sono dovute dal fornitore al momento della fornitura; il consumatore aveva chiesto il rimborso all'Amministrazione sostenendo di aver subito un pagamento indebito
La decisione
Il giudice ha ritenuto che il soggetto legittimato a chiedere il rimborso all'Amministrazione sia il fornitore, in quanto soggetto passivo dell'imposta al momento della fornitura. Il consumatore finale può esercitare esclusivamente l'azione di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) nei confronti del fornitore. Solo in via eccezionale, qualora il consumatore dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore, può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione, nel rispetto del principio di effettività della tutela sancito dal diritto UE. Di conseguenza il ricorso del consumatore è stato rigettato o dichiarato inammissibile rispetto alla richiesta diretta di rimborso; l'Amministrazione non era tenuta a rimborsare direttamente il consumatore.
Norme richiamate
art. 2033 Cod. civ.
La norma sull'azione di ripetizione dell'indebito è applicata per consentire al consumatore di recuperare quanto indebitamente pagato dal fornitore; il consumatore deve agire contro il soggetto che ha ricevuto e trattenuto la somma (il fornitore) salvo l'ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà
principio di effettività del diritto dell'Unione Europea
Consente un'eccezione alla regola nazionale quando il consumatore non può in pratica ottenere tutela adeguata tramite l'azione verso il fornitore; in tali casi, per garantire l'effettività della tutela, il consumatore può chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione, previa dimostrazione dell'impossibilità o dell'eccessiva difficoltà di agire contro il fornitore
normativa nazionale sulle accise/tributi speciali sull'energia elettrica
Le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica vengono considerate dovute dal fornitore al momento della cessione al consumatore, identificando il fornitore come soggetto passivo legittimato a presentare istanza di rimborso in caso di indebito pagamento
Massime di principio
- Il soggetto legittimato a chiedere il rimborso di accise o imposte speciali è normalmente il soggetto passivo dell'imposta (qui: il fornitore), non il consumatore che ha subito l'addebito.
- Il consumatore che abbia pagato indebitamente può recuperare la somma principalmente tramite l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti del fornitore.
- Solo in circostanze eccezionali, qualora il consumatore dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di ottenere il rimborso dal fornitore, può rivolgersi direttamente all'Amministrazione finanziaria; in tal caso occorre fornire prova delle ragioni che rendono inefficace l'azione contro il fornitore.
- L'Amministrazione può legittimamente rifiutare il rimborso a un soggetto che non sia il titolare giuridico dell'imposta a meno che non ricorrano i presupposti dell'eccezione prevista dal principio di effettività del diritto UE.
- In pratica, prima di chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione, il consumatore dovrebbe documentare gli sforzi esperiti per agire contro il fornitore e le ragioni dell'impossibilità o dell'eccessiva difficoltà.
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