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Sentenza

Sentenza del 02/10/2024 n. 860 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha richiesto il rimborso di IRES per €27.406,00 relativo alle perdite riportate negli esercizi 2016-2018, asserendo di non aver inizialmente fruito della detassazione degli investimenti ambientali (cd. Tremonti ambientale) in relazione a un impianto fotovoltaico entrato in funzione nel 2011 per incertezza interpretativa sulla cumulabilità con la tariffa incentivante del conto energia. Nel 2015 la società ha presentato dichiarazioni integrative per gli anni 2010-2013 riportando l'agevolazione maturata e poi, negli anni successivi, non avendola utilizzata, ha chiesto il rimborso entro i termini previsti dall'art. 38 DPR 602/73. L'Agenzia ha negato il rimborso sostenendo l'inefficacia delle integrative tardive (oltre il termine della dichiarazione successiva) e l'insufficiente prova documentale per gli anni 2016-2018.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. Motivazione principale: la giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce l'assenza di un termine decadenziale in relazione all'agevolazione Tremonti ambientale quando l'errore sia dovuto a obiettiva incertezza interpretativa, consentendo la rettifica mediante dichiarazione integrativa. Inoltre la prova del diritto al rimborso è stata ritenuta adeguata: la contribuente aveva prodotto fatture d'acquisto, estratti del registro cespiti, bilancio 2010, dichiarazioni dei redditi 2016-2018, perizia asseverata che adotta metodologia regionale, contratto di mutuo e atto di costituzione del diritto di superficie. È stato accertato che l'energia era tutta ceduta e la perizia è stata ritenuta attendibile. Le spese di giudizio del secondo grado sono state poste a carico dell'Agenzia, quantificate in €2.500,00 oltre eventuale IVA e Cassa.

Norme richiamate

  • art. 38 DPR 602/1973

    termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso a decorrere dal saldo della dichiarazione

    L'istanza di rimborso relativa agli anni 2016-2018 è stata ritenuta tempestiva perché presentata entro i 48 mesi previsti dall'art. 38 DPR 602/73

  • Tremonti ambientale (detassazione degli investimenti ambientali)

    L'agevolazione non è soggetta a un termine decadenziale quando il contribuente non l'ha fruita per obiettiva incertezza interpretativa; l'errore può essere corretto mediante dichiarazione integrativa

  • Conto Energia (tariffa incentivante per l'energia prodotta)

    La tariffa incentivante del conto energia è stata valutata in relazione alla cumulabilità con la Tremonti ambientale; la circostanza che l'energia sia stata tutta ceduta ha rilevanza ai fini del calcolo dell'agevolazione

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione, ex pluribus Cass. n. 40862/2021

    Cass. n. 40862/2021 (richiamata)

    Conferma l'orientamento per cui l'errore derivante da incertezza interpretativa sulle agevolazioni ambientali è emendabile con dichiarazione integrativa, legittimando rimborsi anche se l'integrativa è presentata oltre il termine della dichiarazione successiva

Massime di principio

  • Se l'omissione o il mancato utilizzo di un'agevolazione fiscale deriva da obiettiva incertezza interpretativa sulla norma agevolativa, il contribuente può correggere con dichiarazione integrativa anche oltre il termine ordinario, e tale integrativa può sostenersi in giudizio.
  • L'istanza di rimborso è ricevibile se presentata entro il termine di 48 mesi dal saldo della dichiarazione ai sensi dell'art. 38 DPR 602/73; quindi il termine per il rimborso è distinto dal termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.
  • La prova del diritto al rimborso può essere soddisfatta con documentazione contabile e tecnica adeguata (fatture, registri cespiti, bilanci, perizia asseverata, contratti); l'assenza di alcuni registri non è insormontabile se complessivamente la documentazione rende probabile il diritto.
  • Per benefici legati a impianti energetici, l'accertamento dei dati economici può avvenire anche mediante perizia asseverata che segua metodologie riconosciute (es. metodologie regionali); le valutazioni tecniche non sono facilmente riformabili se ben motivate.
  • Le contestazioni dell'Amministrazione basate esclusivamente su presunte tardività delle integrative possono essere infondate quando la Corte di Cassazione ha già affermato la possibilità di emendare l'errore per incertezza interpretativa; tuttavia è sempre necessario produrre documentazione probatoria sufficiente.
  • Chi propone l'appello soccombe può essere condannato alle spese di lite di grado ed è prevista liquidazione forfettaria come deciso in concreto dal giudice.

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