Sentenza n. 2227/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio-inadempimento sull’istanza di rimodulazione del Progetto Individualizzato ex art. 14 l. 328/2000
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sull’istanza presentata al Comune di Palermo l’11 dicembre 2025 e trasmessa da quest’ultimo alla Commissione U.V.M. dell’A.S.P. di Palermo il 7 gennaio 2026, avente a oggetto la rimodulazione del Progetto Individualizzato relativo al figlio. Nel corso del giudizio l’istanza è stata esitata, sicché la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna delle amministrazioni alle spese. Il Comune ha dedotto che il ritardo fosse imputabile esclusivamente all’A.S.P., sostenendo di avere tempestivamente svolto gli adempimenti di propria competenza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa della ricorrente era stata integralmente soddisfatta nelle more del giudizio. Quanto alle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha ritenuto che il ritardo nell’evasione dell’istanza fosse imputabile esclusivamente all’A.S.P. di Palermo: la relativa deduzione del Comune era documentata, non contestata e quindi considerata pacifica. Le spese sono state pertanto poste esclusivamente a carico dell’A.S.P., liquidate in euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario; sono state invece compensate nei confronti delle altre parti. È stata inoltre disposta la comunicazione della sentenza alla competente Sezione della Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 2, comma 8, l. 241/1990.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, mediante la quale la ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza presentata.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta nelle more del giudizio.
art. 2, comma 8, l. 241/1990
Prevede la comunicazione alla competente Corte dei conti delle sentenze in materia di silenzio-inadempimento al momento del passaggio in giudicato.
art. 14 l. 328/2000
Costituisce la base normativa del Progetto Individualizzato la cui rimodulazione era stata richiesta dalla ricorrente.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio-inadempimento, l’amministrazione provvede integralmente sull’istanza, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- In caso di cessazione della materia del contendere per integrale soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio, la regolazione delle spese può essere effettuata sulla base della soccombenza virtuale, individuando l’amministrazione cui è concretamente imputabile il ritardo nell’adozione del provvedimento.
- Ai fini della soccombenza virtuale, la responsabilità del ritardo può essere attribuita esclusivamente a una delle amministrazioni coinvolte quando tale circostanza risulti documentata e non sia stata contestata dalle parti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 946/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1664/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1665/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1666/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1667/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 lug 2026Sentenza n. 1668/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →