Cassazione Civile, Ordinanza n. 35801/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Il condominio aveva impugnato un'intimazione di pagamento relativa a sei cartelle esattoriali in materia di Tarsu e, in primo e secondo grado, aveva ottenuto il riconoscimento della prescrizione del credito. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a due motivi contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'applicazione della prescrizione breve ex art. 2948, n. 4, c.c. Tuttavia, prima di esaminare i motivi di merito, la Corte ha rilevato un vizio preliminare di rappresentanza: il ricorso era stato proposto dall'Agenzia tramite procura conferita ad avvocato del libero foro, senza che risultasse la ricorrenza delle condizioni richieste per derogare al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato in Cassazione (assenza di conflitto, indisponibilità dell'Avvocatura o apposita motivata delibera).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo invalida la procura conferita dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione ad un avvocato del libero foro nel giudizio di cassazione, in mancanza dei presupposti che consentono tale forma di patrocinio. Ha compensato le spese in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza sul punto e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2948, n. 4, c.c.
richiamato dalla CTR come base della prescrizione breve dei tributi locali, ma la Corte di cassazione non entra nel merito della questione per il rilievo preliminare di inammissibilità
art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933
consente, in casi speciali e con apposita motivata delibera, il ricorso a difensore del libero foro nei casi riservati all'Avvocatura dello Stato
artt. 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016
richiamati quali regole da rispettare quando l'Agenzia si avvale di avvocati del libero foro nei casi consentiti
art. 1, comma 5, d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016
richiamato per i criteri di carattere generale relativi al patrocinio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Protocollo 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura generale dello Stato
il patrocinio dell'Agenzia davanti alla Corte di cassazione è convenzionalmente affidato all'Avvocatura dello Stato, salvo conflitto, indisponibilità o apposita delibera
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve essere rappresentata secondo le regole speciali che ne disciplinano il patrocinio; la procura conferita al difensore del libero foro è invalida quando la controversia rientri nell'area riservata all'Avvocatura dello Stato e non risultino i presupposti derogatori previsti dalla normativa e dalla convenzione applicabile.
- La mancanza di conflitto, di dichiarazione di indisponibilità dell'Avvocatura o di apposita motivata delibera nei casi richiesti comporta l'invalidità del conferimento della procura e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso o del controricorso sottoscritto dal difensore non legittimato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale emerso su un punto oggetto di recente consolidamento giurisprudenziale, il giudice può compensare le spese di lite.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, se ne ricorrono i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa vigente.
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