Cassazione Penale, Sentenza n. 44783/2024 del 05/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riformato la pronuncia di primo grado riqualificando il capo b) nel reato previsto dall'art. 648, comma quarto, c.p. e rideterminando le pene. I motivi di ricorso denunciavano: (i) violazione di legge e carenza/illogicità della motivazione riguardo alla tutela del bene giuridico ex art. 474 c.p. (asserita palesa riconoscibilità della contraffazione); (ii) mancata prova della illiceità della provenienza dei beni rispetto al reato di ricettazione e valutazioni 'per tabulas' in violazione dell'art. 530, comma 2 c.p.p.; (iii) omissione di motivazione sul mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna per Fall e Gueye, già richiesto in primo grado; (iv) mancata applicazione/riconoscimento della disciplina di cui all'art. 131-bis (come prospettato dalla difesa) a favore di Fall e Gueye.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto i primi due motivi non consentiti perché costituiscono doglianze di natura fattuale e mancano della specificità richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.; la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato la decisione valorizzando il complesso probatorio. I terzo e quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non erano stati proposti in appello, interrompendo la catena devolutiva sul punto; inoltre risultano aspecifici. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno in favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p. La richiesta del Pubblico Ministero di annullamento parziale senza rinvio (limitatamente al mancato riconoscimento della non menzione) è stata menzionata nelle conclusioni ma il giudice di legittimità ha deciso per l'inammissibilità complessiva del ricorso.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
La Corte d'appello ha riqualificato il capo b) ai sensi del comma quarto di tale disposizione; la Cassazione non entra nel merito della ricostruzione fattuale perché il motivo è ritenuto non consentito.
art. 474 c.p.
I ricorrenti lamentavano la mancata considerazione della palese contraffazione; la Cassazione ha considerato tale censura come doglianza fattuale e non specifica, quindi inammissibile.
art. 530, comma 2 c.p.p.
Richiamata dalla difesa per sostenere che la condanna sarebbe stata pronunciata 'per tabulas' senza adeguata prova; la Corte ha ritenuto la censura non consentita perché sostanzialmente contestazione di valutazioni di fatto.
art. 131-bis c.p.p.
I ricorrenti chiedevano il riconoscimento della disciplina richiamata (nota come disciplina attenuante/di particolare rilevanza procedurale); la Cassazione ha escluso l'esame perché la questione non era stata dedotta in appello.
art. 581, comma 1 c.p.p.
Richiama il requisito di specificità dei motivi di cassazione; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibili motivi generici e aspecifici.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi ammessi in cassazione; la Corte ha ritenuto che i primi motivi non rientrassero fra quelli consentiti essendo doglianze di natura prettamente fattuale.
art. 610, comma 5 e art. 611, comma 1-bis c.p.p.
Riferimenti procedurali sull'istruzione del ricorso e sulla possibilità di trattare il ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, applicati nella trattazione del ricorso.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiami ai limiti della motivazione nella esposizione sintetica dei motivi di ricorso; la Corte ha effettuato la motivazione nei limiti richiesti dalla norma.
art. 616 c.p.p.
Norma che prevede la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 ciascuno.
Massime di principio
- La Suprema Corte non riesamina valutazioni di fatto: i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio sono generalmente non consentiti e dichiarati inammissibili.
- Per essere esaminati in cassazione, i motivi devono essere specifici e fondati su questioni di diritto ovvero su vizi di motivazione riconducibili alla violazione di norme; la mera ripetizione di censure già respinte in appello è insufficiente.
- Questioni nuove o richieste specifiche (es. beneficio della non menzione, applicazione di particolari discipline come l'art. 131-bis) vanno tempestivamente sollevate nel gravame (appello), altrimenti si interrompe la catena devolutiva e diventano inammissibili in cassazione.
- L'inammissibilità di ricorsi per vizi formali o aspecificità può comportare la condanna alle spese e l'applicazione delle ammende previste dall'art. 616 c.p.p.; procedere con ricorsi generici comporta rischi economici per il ricorrente.
- Quando si impugna una sentenza per cassazione è essenziale: (a) individuare chiaramente il profilo di diritto contestato; (b) motivare specificamente in che punto la sentenza impugnata sarebbe viziata; (c) evitare di formulare censure puramente fattuali che il giudice di legittimità non è tenuto a rivedere.
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