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Provvedimento

Provvedimento del 25/06/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento definisce gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni modello 730/2018 con rimborso che possono attivare controlli preventivi, individuandoli negli scostamenti significativi rispetto a dati di versamento, certificazioni uniche, dichiarazioni precedenti o dati di enti esterni, nonché in situazioni di rischio da irregolarità pregresse. Stabilisce inoltre che, per le dichiarazioni presentate tramite CAF o professionisti abilitati e gestite con trasmissione del modello 730-4 all’INPS, la verifica preventiva avvenga in cooperazione tra Agenzia delle entrate e INPS secondo modalità d’intesa.

Criteri di incoerenza per il modello 730/2018 a rimborso e cooperazione con INPS per controlli preventivi

Criteri di incoerenza per il modello 730/2018 e cooperazione con INPS

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, emanato il 25 giugno 2018, individua i criteri per riconoscere gli elementi di incoerenza nelle dichiarazioni dei redditi modello 730/2018 con esito a rimborso e definisce le modalità di cooperazione con l’INPS per l’effettuazione dei controlli preventivi. Il documento si colloca nell’ambito dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, come richiamato dalla normativa sulla dichiarazione precompilata.

Quadro normativo e finalità

La motivazione richiama la disciplina secondo cui, quando la dichiarazione è presentata con modifiche rispetto alla precompilata che incidono sul reddito o sull’imposta e presenta elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati dall’Agenzia, oppure determina un rimborso superiore a 4.000 euro, l’Agenzia può effettuare controlli preventivi, in forma automatizzata o mediante verifica documentale, entro quattro mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione se successiva. Il rimborso spettante al termine dei controlli deve essere erogato non oltre il sesto mese successivo al medesimo termine. Restano fermi i controlli ordinari in materia di imposte sui redditi.

Il provvedimento precisa inoltre che, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli preventivi possono applicarsi anche alle dichiarazioni presentate ai CAF o ai professionisti abilitati.

Elementi di incoerenza individuati

Per le dichiarazioni modello 730/2018 con esito a rimborso, gli elementi di incoerenza sono identificati in due ipotesi principali:

  • scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente;
  • presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

È inoltre considerata elemento di incoerenza la presenza di situazioni di rischio individuate sulla base di irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

Modalità di cooperazione con l’INPS

Per le dichiarazioni presentate con il modello 730 ai CAF e ai professionisti abilitati, quando l’INPS riceve i risultati contabili (modello 730-4) direttamente dal soggetto che presta l’assistenza fiscale, la verifica preventiva avviene in cooperazione tra Agenzia delle entrate e INPS. Le modalità attuative sono stabilite d’intesa tra le due amministrazioni.

Il provvedimento richiama, a supporto di questa impostazione, la disciplina già vigente sui flussi dei risultati contabili al modello 730-4, confermata dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 marzo 2016 e da quello del 22 febbraio 2013.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento elenca i principali riferimenti normativi e organizzativi che fondano il potere del Direttore dell’Agenzia e la disciplina applicabile, tra cui:

  • decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle attribuzioni dell’Agenzia;
  • Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164;
  • decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Pubblicazione e efficacia

Il provvedimento specifica che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce quella nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il documento è firmato a Roma il 25 giugno 2018 dal Direttore Ernesto Maria Ruffini.

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