Provvedimento del 09/07/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come micro e piccole imprese e professionisti delle Zone Franche Urbane indicate possano utilizzare, tramite F24 telematico, le agevolazioni fiscali e contributive già concesse, prevedendo controlli automatizzati e scarto del modello in caso di superamento del beneficio residuo.
Modalità e termini di fruizione, tramite modello F24, delle agevolazioni per le ZFU non in Convergenza
Modalità di fruizione delle agevolazioni per le ZFU non in Convergenza
Il provvedimento definisce le regole operative per fruire, tramite modello F24, delle agevolazioni riconosciute alle micro e piccole imprese e ai professionisti localizzati in specifiche Zone Franche Urbane. L’obiettivo è disciplinare l’utilizzo del beneficio nei limiti dell’importo concesso dal Ministero dello sviluppo economico, con controlli preventivi dell’Agenzia delle entrate.
Ambito di applicazione
Le agevolazioni riguardano i soggetti localizzati nelle Zone Franche Urbane di cui alla delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, non comprese nelle regioni dell’obiettivo "Convergenza". I comuni interessati sono:
- Pescara
- Matera
- Velletri
- Sora
- Ventimiglia
- Campobasso
- Cagliari
- Iglesias
- Quartu Sant’Elena
- Massa-Carrara
Le agevolazioni sono quelle previste dall’articolo 1, comma 341, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Contenuto del beneficio
Per i soggetti ammessi sono richiamate le agevolazioni fiscali e contributive consistenti in:
- esenzione dalle imposte sui redditi
- esenzione dall’IRAP
- esenzione dall’IMU
- esenzione dai contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente
Tali benefici risultano disciplinati, per quanto richiamato nel documento, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013.
Modalità operative di utilizzo tramite F24
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In caso contrario, l’operazione di versamento è scartata.
Con separata risoluzione vengono istituiti i codici da indicare nel modello F24 e fornite le istruzioni per la compilazione.
Controlli dell’Agenzia delle entrate e scarto del modello
Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto 10 aprile 2013.
Il modello F24 è scartato nei seguenti casi:
- l’importo dell’agevolazione utilizzata è superiore all’ammontare del beneficio residuo
- il contribuente non risulta incluso nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni
Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. I pagamenti contenuti nel modello scartato si considerano non effettuati.
Razionale dell’intervento
Il provvedimento dà attuazione alle risorse stanziate dall’articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e dall’articolo 1, comma 603, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le ZFU ricadenti nei comuni indicati e non appartenenti all’obiettivo "Convergenza".
Il documento richiama inoltre la disciplina del decreto ministeriale 10 aprile 2013, già applicata alle ZFU dell’obiettivo "Convergenza", estendendone le modalità operative alle agevolazioni qui considerate.
Riferimenti normativi richiamati
Tra i principali riferimenti normativi citati figurano:
- decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17 e seguenti, sul sistema dei versamenti unitari con compensazione
- legge 27 dicembre 2006, n. 296, articoli 1, commi da 340 a 341-ter, sulle agevolazioni per le Zone Franche Urbane
- deliberazione CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009, sulla selezione e perimetrazione delle ZFU
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013 e successive modificazioni e integrazioni
- decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, articolo 22-bis
- legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 603
Pubblicazione ed efficacia
Il provvedimento precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
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