Provvedimento del 26/06/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDal 1° luglio 2018 il modello F24 è utilizzabile per pagare, a seguito di specifici avvisi e atti relativi al servizio ipotecario, imposta ipotecaria, bollo, tasse ipotecarie, sanzioni e spese di notifica; esclusa la compensazione dei crediti da versamenti eccedenti. Restano ferme le modalità telematiche per alcuni soggetti e sarà successivamente definita la codifica tributo.
Estensione del modello F24 a imposta ipotecaria e altre somme per avvisi e sanzioni del servizio ipotecario
Estensione del modello F24 per il servizio ipotecario
Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate disciplina l’estensione del versamento unitario tramite modello F24 a determinate somme dovute in relazione a operazioni inerenti al servizio ipotecario. La misura si applica ai pagamenti conseguenti alla notifica di avvisi di liquidazione, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni, con efficacia dal 1° luglio 2018.
Ambito di applicazione
Dal 1° luglio 2018 il modello F24 è utilizzato per il pagamento delle somme richieste a seguito di notifiche di:
- avvisi di liquidazione;
- atti di contestazione;
- atti di irrogazione di sanzioni.
Tali atti devono essere correlati all’esecuzione di operazioni inerenti al servizio ipotecario e devono essere prodotti successivamente alla data indicata.
Somme che possono essere versate con F24
Le somme ammesse al versamento con F24 sono:
- imposta ipotecaria;
- imposta di bollo;
- tasse ipotecarie;
- sanzioni amministrative tributarie;
- spese di notifica.
Limiti e esclusioni
Il provvedimento precisa che:
- non è consentito utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti relativi alle somme sopra indicate;
- restano ferme le modalità di pagamento telematico previste per i soggetti di cui all’articolo 10, lettera b), del DPR 26 aprile 1986, n. 131, quando gli adempimenti sono effettuati tramite le procedure telematiche di cui all’articolo 3-ter del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463.
Codici tributo e istruzioni operative
È previsto che una successiva risoluzione istituisca i codici tributo da utilizzare per questi pagamenti e fornisca le istruzioni per la compilazione dei modelli di versamento.
Motivazioni dell’intervento
L’intervento si inserisce nel quadro del sistema del versamento unificato introdotto dall’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che consente il pagamento tramite F24 di imposte, contributi e altre somme. Il provvedimento richiama inoltre la lettera h-ter del comma 2, che consente l’estensione del sistema ad altre entrate con decreto ministeriale.
Il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 8 novembre 2011 aveva già esteso il sistema F24, tra l’altro, a imposta ipotecaria, imposta di bollo, tasse ipotecarie e relativi accessori, interessi e sanzioni. Il presente atto dà attuazione operativa a tale estensione per le somme richieste con avvisi e atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione al servizio ipotecario.
Finalità dichiarate
La motivazione evidenzia che l’uso dell’F24 risponde a esigenze di razionalizzazione dei sistemi di pagamento, maggiore efficienza nella gestione dei tributi e semplificazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti.
Pagamenti che restano disciplinati da altre regole
Le somme richieste a notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e altri pubblici ufficiali, per gli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, quando gli avvisi di liquidazione sono emessi ai sensi dell’articolo 3-ter del D.Lgs. n. 463/1997, continuano a essere corrisposte secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 13 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri:
- D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- DM 28 dicembre 2000;
- DPR 26 ottobre 1972, disciplina dell’imposta di bollo;
- DPR 26 aprile 1986, n. 131;
- D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- decreto interministeriale 13 dicembre 2000;
- DM 8 novembre 2011.
Pubblicazione e data del provvedimento
Il provvedimento è datato Roma, 26 giugno 2018, ed è firmato digitalmente dal Direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate vale come pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Provvedimento · 25 giu 2018Provvedimento del 25/06/2018
- Provvedimento · 27 giu 2018Provvedimento del 27/06/2018
- Provvedimento · 20 giu 2018Provvedimento del 20/06/2018
- Provvedimento · 18 giu 2018Provvedimento del 18/06/2018
- Provvedimento · 13 giu 2018Provvedimento del 13/06/2018
- Provvedimento · 9 lug 2018Provvedimento del 09/07/2018
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →