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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10358/2024 del 17/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia riguarda la revocazione di una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione per crediti IRAP relativi agli anni 2005 e 2006, per un importo complessivo di euro 227.822,48. In precedenza la CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato. Con il ricorso per revocazione la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., un errore di fatto e, in particolare: la mancata considerazione dell’istanza di rateazione depositata il 27 giugno 2013, sostenendo che la Corte non avesse rilevato la mancanza di prova sull’emissione di un provvedimento di accoglimento o diniego; l’erronea affermazione di difetto di autosufficienza in relazione alla dedotta violazione dell’art. 10 della L. n. 212/2000; la mancata considerazione di ulteriori rilievi esposti nella memoria ex art. 378 c.p.c., tra cui il richiamo all’art. 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973. Ha inoltre invocato, in memoria, la cessazione della materia del contendere per effetto dell’annullamento di diritto dai ruoli, ma senza che emergesse la proposizione delle necessarie istanze previste dalla L. n. 228/2012.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che i motivi non integrassero un errore revocatorio, perché le questioni sull’istanza di rateazione e sulla violazione dello Statuto del contribuente erano già state oggetto di discussione tra le parti e erano state esaminate dalla precedente decisione di legittimità, sicché non si trattava di una svista percettiva ma di censure dirette al ragionamento giuridico della sentenza. In particolare, la Corte ha rilevato che la ratio della sentenza impugnata era fondata sull’assenza di una procedura di rateazione in corso, poiché l’istanza del 27 giugno 2013 non risultava evasa e dunque non rendeva pendente una rateazione idonea a incidere sulla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Anche la doglianza sul difetto di autosufficienza è stata ritenuta inammissibile, perché la sentenza revocanda aveva spiegato che mancava nel ricorso la trascrizione o la puntuale indicazione della reiterazione in appello della censura ex art. 10 L. n. 212/2000. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei limiti dell’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva o in un errore di percezione su un fatto decisivo, non su valutazioni giuridiche o su punti controversi già decisi

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per dedurre un vizio processuale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nei limiti in cui mirava a rimettere in discussione questioni già esaminate

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure precedenti alla revocazione, ma la Corte ha escluso che vi fosse un omesso esame decisivo

  • art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212

    la dedotta violazione non era idonea, comunque, a determinare l’invalidità della mera comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria; inoltre la censura era processualmente inammissibile per carenza di autosufficienza

  • art. 19, comma 1-quater, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    la Corte osserva che, anche a volerlo invocare, la norma preclude l’iscrizione ipotecaria in presenza di istanza di rateazione, non la mera comunicazione preventiva; inoltre la questione non risultava proposta nei gradi di merito

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla memoria, ma la Corte ha ritenuto che i rilievi ivi contenuti non superassero i limiti di ammissibilità del ricorso per revocazione

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 537 e 538

    la Corte esclude che nel caso risultasse proposta la relativa istanza e, comunque, osserva che la disciplina riguarda la sospensione della riscossione per inesigibilità dei ruoli

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 540

    invocato in memoria, ma ritenuto non dirimente ai fini della cessazione della materia del contendere nel caso concreto

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammissibile solo per un errore di fatto decisivo, consistente in una svista percettiva su un fatto incontestabilmente escluso o accertato dagli atti, e non quando la censura investa il percorso logico-giuridico della decisione.
  • Non sussiste errore revocatorio quando il fatto dedotto è stato oggetto di discussione tra le parti e la Corte si è già pronunciata su di esso, anche implicitamente, fondando la decisione sulla sua irrilevanza o su una diversa qualificazione giuridica.
  • La denuncia di omessa pronuncia o di difetto di autosufficienza non è utilizzabile in revocazione per rimettere in discussione l’apprezzamento della Corte sulla sufficienza del ricorso, se la sentenza revocanda ha espressamente spiegato perché la censura era priva dei necessari riferimenti agli atti di merito.
  • La mera pendenza o la sola presentazione di un’istanza di rateazione, se non risulta accolta o comunque non ha dato luogo a una procedura di dilazione in corso, non basta a far ritenere illegittima la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
  • La violazione dello Statuto del contribuente, quando non sia stata ritualmente introdotta nei gradi di merito e specificamente riproposta in cassazione con adeguata autosufficienza, non può fondare una revocazione della sentenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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