Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 895/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202500489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore di lavoro indicato nel nulla osta

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale ottenuto sulla base di un nulla osta rilasciato per l'impiego presso un determinato datore di lavoro, non era riuscito a stipulare il contratto di soggiorno con tale datore per cause non imputabili alla propria volontà o inerzia. La mancata instaurazione del rapporto era collegata a vicende oggetto di denuncia-querela per ipotesi di reato connesse al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla truffa. Il ricorrente aveva successivamente trovato un'altra occupazione subordinata presso un diverso datore di lavoro e aveva chiesto il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La Questura aveva respinto l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario. Con un unico articolato motivo il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la non imputabilità della mancata instaurazione del rapporto originario, il nuovo rapporto di lavoro e, in subordine, la possibilità di rilasciare un permesso per attesa occupazione.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha annullato il diniego ai fini del riesame. Secondo il Collegio, la Questura non poteva fondare il rigetto su un automatismo derivante dalla mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva, la non imputabilità dell'evento e le circostanze maturate durante il soggiorno. Nel caso concreto, l'ingresso era stato regolare, la mancata stipula del contratto originario non dipendeva dal lavoratore e quest'ultimo aveva documentato l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, dimostrando un effettivo percorso di inserimento lavorativo e di regolarizzazione, non una mera aspettativa occupazionale. La Questura aveva omesso di valutare tali elementi, limitandosi a considerarli astrattamente irrilevanti. Il provvedimento è stato quindi ritenuto viziato per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Impone all'Amministrazione una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, senza automatismi fondati sulla sola mancata instaurazione del rapporto di lavoro originariamente indicato.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina del lavoro subordinato e stagionale; la decisione accoglie la censura principalmente sulla base dell'art. 5, comma 5.

  • art. 24 d.lgs. n. 286/1998

    Indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro stagionale sulla cui base il ricorrente aveva ottenuto il visto e fatto ingresso regolare in Italia.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    Richiamato per la comunicazione dei motivi ostativi effettuata dalla Questura; non costituisce il fondamento principale dell'annullamento.

Massime di principio

  • La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta per lavoro stagionale non costituisce, di per sé e automaticamente, causa ostativa al rilascio del titolo di soggiorno quando lo straniero sia entrato regolarmente in Italia e dimostri che l'evento non è imputabile alla propria condotta.
  • Nel valutare il rilascio o il diniego del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, considerando la condotta complessiva, le circostanze sopravvenute durante il soggiorno e il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
  • La denuncia-querela o altri elementi idonei a dimostrare che la mancata instaurazione del rapporto originario dipende da vicende estranee alla sfera di controllo del lavoratore devono essere valutati dall'Amministrazione ai fini dell'esclusione dell'imputabilità dell'evento.
  • La documentata instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con un diverso datore può integrare un concreto percorso di inserimento e regolarizzazione lavorativa, che l'Amministrazione deve esaminare, anziché qualificare la posizione dello straniero come mera aspettativa occupazionale.
  • Il diniego fondato esclusivamente sulla mancata stipula del contratto di soggiorno con il datore originario, senza esaminare la non imputabilità dell'evento e il nuovo rapporto di lavoro, è illegittimo per violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.