Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13108/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società, gerente di una discarica per rifiuti urbani e speciali, aveva conferito negli anni 2005, 2007 e 2008 rifiuti speciali non pericolosi assimilabili agli urbani ma non assimilati dal Comune. Aveva versato l’ecotassa nella misura prevista dalla normativa regionale per i rifiuti speciali non pericolosi (art. 39, comma 2, lett. c), della L.R. Veneto n. 3 del 2000). La Regione aveva invece applicato la misura maggiore prevista dalla lett. e), relativa ai rifiuti urbani e alle altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani, emettendo provvedimenti di recupero del tributo e di irrogazione delle sanzioni. La Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 907/2015 depositata il 25 maggio 2015, aveva ritenuto legittimi tali provvedimenti. In Cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, l’erronea interpretazione dell’art. 39, comma 2, della legge regionale: il tributo, secondo la disciplina statale, sarebbe determinato in base alla tipologia dei rifiuti e non a quella della discarica. Con il secondo motivo ha lamentato l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la disciplina statale commisuri il tributo alla tipologia dei rifiuti e che la disposizione regionale, letta in coerenza con essa, assoggetti alla misura della lett. e) i rifiuti speciali non pericolosi effettivamente assimilati agli urbani, nonché le altre tipologie di rifiuti speciali contemplate dalla norma; restano invece nella lett. c) i rifiuti speciali non pericolosi non assimilati. La mera circostanza che questi ultimi siano conferiti in una discarica per rifiuti urbani non giustifica l’applicazione della tariffa maggiore. Il secondo motivo, relativo alla causa di non punibilità, è stato dichiarato assorbito. La sentenza regionale è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, accogliendo l’originario ricorso della contribuente, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, in considerazione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 3, commi 23, 24 e 29, L. n. 549/1995

    L’intera disposizione acquista senso e coerenza con la normativa statale ove riferita ai rifiuti speciali (assimilabili e in concreto) assimilati a quelli urbani in modo tale che debbano ritenersi inclusi nella lett. e), i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani restando invece inclusi nella lett. c) gli “altri” (non assimilati) rifiuti urbani non pericolosi (ferma, ovviamente restando la lett. b) per i rifiuti pericolosi, in quanto tale non assimilabili).

    Il tributo speciale per il deposito in discarica ha come presupposto il deposito e come base imponibile la quantità dei rifiuti conferiti; la disciplina statale assume come criterio rilevante la tipologia dei rifiuti, non la sola tipologia della discarica. La norma regionale va quindi interpretata in coerenza con tale criterio.

  • art. 39, comma 2, L.R. Veneto n. 3/2000

    L’intera disposizione acquista senso e coerenza con la normativa statale ove riferita ai rifiuti speciali (assimilabili e in concreto) assimilati a quelli urbani in modo tale che debbano ritenersi inclusi nella lett. e), i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani restando invece inclusi nella lett. c) gli “altri” (non assimilati) rifiuti urbani non pericolosi (ferma, ovviamente restando la lett. b) per i rifiuti pericolosi, in quanto tale non assimilabili).

    La tariffa della lett. e) si applica ai rifiuti speciali non pericolosi che siano stati concretamente assimilati agli urbani; i rifiuti speciali non pericolosi non assimilati rientrano nella lett. c). Il conferimento in una discarica per rifiuti urbani, da solo, non comporta l’applicazione della tariffa più elevata.

  • art. 21, comma 2, lett. g), D.Lgs. n. 22/1997

    I rifiuti speciali assimilati agli urbani sono quei rifiuti speciali assimilabili che ogni comune, esercitando, con doveroso riguardo a criteri qualitativi e quantitativi determinati dallo Stato (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 18), il proprio potere di qualificazione, ha qualificato come tali.

    L’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani richiede la qualificazione comunale, effettuata nell’esercizio della facoltà prevista dalla legge e nel rispetto dei criteri statali; la mera assimilabilità astratta non equivale all’assimilazione.

  • art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    La Corte non ha esaminato nel merito la dedotta causa di non punibilità, poiché il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Quando la disciplina statale del tributo speciale per il deposito in discarica individua nella tipologia dei rifiuti il criterio di determinazione dell’imposta, la tariffa non può essere aumentata per il solo fatto che rifiuti speciali non pericolosi siano conferiti in una discarica destinata ai rifiuti urbani.
  • Ai fini dell’applicazione della tariffa prevista per i rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi devono essere stati concretamente assimilati agli urbani dall’autorità comunale competente; la loro mera assimilabilità non basta.
  • La disciplina regionale delle tariffe per il deposito in discarica va interpretata in modo coerente con la legge statale istitutiva del tributo, evitando letture che equiparino rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sulla sola base della destinazione della discarica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.