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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario diversi estratti di ruolo conseguenti a un pignoramento presso terzi notificato nel 2012, deducendo la nullità della notifica di numerose cartelle di pagamento presupposte. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ritenendo non provata dall’ente della riscossione la notifica degli atti presupposti; la commissione regionale, invece, aveva accolto l’appello della società di riscossione, valorizzando la produzione delle relate di notifica e ritenendo provata la conoscenza legale degli atti. In cassazione il contribuente ha proposto quattro motivi: (1) violazione degli artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992 per l’ammissibilità in appello del deposito degli avvisi di ricevimento della notifica; (2) violazione dell’art. 58 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 24 e 111 Cost. per lesione del diritto di difesa e del giusto processo; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla nullità della notifica perché eseguita in domicilio diverso e a persona diversa; (4) violazione dell’art. 25 d.P.R. 602/1973, come novellato, e omessa pronuncia sulla prescrizione della pretesa tributaria.

La decisione

La Corte, richiamando lo ius superveniens introdotto dall’art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021, e il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla non impugnabilità dell’estratto di ruolo, ha ritenuto che nel caso concreto il contribuente non avesse allegato né dimostrato uno specifico pregiudizio idoneo a fondare l’interesse ad agire contro l’estratto di ruolo. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo di primo grado. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 546/1992

    Richiamato dal ricorrente per contestare la possibilità di produrre in appello documenti relativi alla notifica; la Corte non accoglie la doglianza perché il decisivo rilievo viene assorbito dal sopravvenuto regime sull’impugnabilità dell’estratto di ruolo.

  • art. 58 d.lgs. 546/1992

    Invocato per censurare l’ammissione in appello dei documenti di notifica e la lesione del diritto di difesa; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel merito della controversia, che viene risolta sulla base della disciplina sopravvenuta dell’interesse ad agire.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del diritto di difesa in relazione alla produzione documentale in appello.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo e del contraddittorio nella produzione di documenti in appello.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    Evocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione della pretesa tributaria; la Corte non entra nel merito di tale censura perché dichiara inammissibile l’originario ricorso per difetto di interesse ad agire sull’estratto di ruolo.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione" solo in casi specifici

    La disposizione è ritenuta applicabile ai processi pendenti; essa individua e concretizza l’interesse ad agire, escludendo l’impugnabilità dell’estratto di ruolo salvo specifici pregiudizi normativamente tipizzati.

  • art. 3-bis d.l. 146/2021, conv. in l. 215/2021

    È la norma che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 12 d.P.R. 602/1973 ed è considerata applicabile ai giudizi pendenti perché incide sulla condizione dell’azione, cioè sull’interesse ad agire.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato per il principio iura novit curia: il giudice può qualificare giuridicamente in modo diverso i fatti dedotti, purché restino immutati i fatti costitutivi della fattispecie.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per il divieto di porre a base della decisione fatti non puntualmente allegati o contestati dalle parti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale indicata come parametro di deduzione dei motivi per violazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale invocata per il vizio di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 360, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Norma processuale invocata per l’omessa pronuncia e il mancato esame di fatti decisivi.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per la possibilità di produrre documentazione anche in cassazione, ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire sopravvenuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario l’estratto di ruolo non è, di per sé, atto autonomamente impugnabile; la tutela va riferita al ruolo, alla cartella o all’intimazione, nei limiti e secondo le condizioni previste dalla legge.
  • La disciplina sopravvenuta che tipizza i casi in cui la cartella invalidamente notificata è direttamente impugnabile si applica anche ai processi pendenti, perché incide sulla condizione dell’azione, cioè sull’interesse ad agire, e non su un effetto già consolidato dell’impugnazione.
  • Quando si controverte dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, il contribuente deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio rientrante nei casi normativamente previsti; in difetto, il ricorso originario è inammissibile.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti, ma non può fondare la decisione su fatti non specificamente dedotti o contestati nel processo.
  • La questione dell’interesse ad agire può essere fatta valere anche nei giudizi pendenti e, in cassazione, mediante produzione documentale nei limiti consentiti, con eventuale rinvio per gli accertamenti di fatto necessari.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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