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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18233/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Miletta era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per presunta partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio di stupefacenti (art. 416-bis c.p. e aggravante ex art. 416-bis.1 c.p.) e per concorsi in detenzione ai fini di spaccio in più episodi (capi 20, 42, 46). Le misure si fondavano essenzialmente su conversazioni intercettate che descrivevano acquisti, detenzione, suddivisione in dosi, riscossione dei proventi e rapporti stabili con i fratelli Serrao e altri soggetti dell'organizzazione di Mesoraca. In sede di riesame la difesa ha prodotto una memoria che proponeva letture alternative delle intercettazioni, contestando identificazioni di fornitori, la portata indiziaria delle conversazioni e l'assunto della partecipazione associativa; ha inoltre dedotto l'assenza di esigenze cautelari alla luce del tempo trascorso, dell'assenza di precedenti e dell'inserimento lavorativo e del trasferimento del ricorrente. Il Tribunale del riesame ha confermato la custodia, ritenendo sussistenti gravi indizi e il pericolo di reiterazione. In Cassazione la critica principale è stata l'omesso esame, da parte del Tribunale, della memoria difensiva depositata all'udienza di riesame e delle letture alternative offerte rispetto alle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Motivo decisivo: il Tribunale del riesame non ha valutato né motivato la memoria difensiva contenente possibili letture alternative delle intercettazioni, omissione che ha leso il diritto di difesa e ha reso il provvedimento viziato. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza; ha constatato che l'omessa valutazione della memoria non poteva essere colmata in sede di legittimità. Per la radicalità del vizio la Corte non ha esaminato gli altri motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 416-bis c.p.

    associazione di tipo mafioso

    Nella ordinanza impugnata i fatti sono stati inquadrati come partecipazione a un'associazione finalizzata allo spaccio connessa alla struttura di 'ndrangheta di Mesoraca; la Cassazione non ha deciso sulla fondatezza dell'imputazione sostanziale ma ha rilevato vizi procedurali che impediscono la conferma della misura cautelare

  • art. 416-bis.1 c.p.

    aggravante collegata all'associazione di tipo mafioso

    L'ordinanza di merito ha fatto riferimento all'aggravante, ma la difesa ha contestato la sua applicazione a Miletta; la Cassazione segnala che l'atto impugnato non ha adeguatamente trattato la questione, senza però decidere nel merito

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    competenza per il nuovo giudizio di riesame

    Disposizione richiamata per rinviare il giudizio al Tribunale di Catanzaro per un nuovo esame della misura cautelare, a seguito dell'annullamento

  • Giurisprudenza Cassazione - Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715

    Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715

    Principio secondo cui l'interpretazione del linguaggio nelle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, se logica rispetto alle massime di esperienza, sfugge al sindacato di legittimità

  • Giurisprudenza Cassazione - Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337

    Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337

    Conferma il limite del controllo di legittimità sulle interpretazioni delle intercettazioni, ammettendo sindacato solo per manifesta illogicità o irragionevolezza

  • Giurisprudenza Cassazione - Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670

    Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670

    Regola che l'omesso esame di una memoria difensiva dal tribunale del riesame non costituisce per sé sempre vizio deducibile in cassazione, salvo che la memoria introduca temi nuovi e potenzialmente decisivi o che la decisione sia rimasta silente su argomenti non smentiti dal complessivo impianto motivazionale; nella fattispecie la Corte ha ritenuto l'omissione rilevante e decisiva

Massime di principio

  • L'omesso esame di una memoria difensiva contenente letture alternative degli elementi probatori, se capace di incidere sulla valutazione della gravità indiziaria, può determinare l'annullamento del provvedimento cautelare e il rinvio per nuovo giudizio.
  • L'interpretazione delle intercettazioni è, in linea di principio, una questione di merito riservata al giudice di merito; il sindacato della Cassazione è limitato ai casi di manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione.
  • In giudizio cautelare il Tribunale deve motivare specificamente le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, riferimenti fattuali e circostanze), tenendo conto anche di elementi attenuanti o mitiganti come il tempo trascorso dalle condotte, la condotta successiva del soggetto, l'assenza di precedenti e l'inserimento lavorativo.
  • Le identificazioni e le attribuzioni di ruoli tratte da conversazioni intercettate devono essere adeguatamente motivate; se esistono alternative interpretative non considerate, la valutazione della gravità indiziaria può risultare viziata.
  • Quando il vizio riscontrato è di natura "radicale" (incide sulla struttura stessa del provvedimento), la Corte di Cassazione può annullare senza esaminare ulteriori motivi e disporre il rinvio per un nuovo giudizio di merito.

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