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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34667/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato a una dipendente, assunta dal 2003 come impiegata, con lettera del 26 giugno 2019, formalmente disposto "per giusta causa in via cautelativa". Il Tribunale aveva già dichiarato l'illegittimità del recesso e condannato il datore di lavoro al pagamento di alcune voci retributive e indennitarie; la Corte d'appello ha confermato la decisione. In cassazione la società ha proposto sette motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per errata interpretazione della transazione intervenuta in altra causa, che secondo la ricorrente avrebbe avuto valore di accertamento negoziale del passaggio del rapporto di lavoro; (2) nullità per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento del passaggio del rapporto in capo a diversa società, domanda che la lavoratrice non avrebbe rinunciato a far valere verso la ricorrente; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla subordinazione tra domande principali e subordinate formulate dalla lavoratrice; (4) omesso esame di un fatto estintivo del rapporto, anteriore al licenziamento, che la società assumeva come eccezione in senso stretto; (5) violazione degli artt. 112 e 416 c.p.c. e 2697 c.c. per omessa pronuncia sull'eccezione di passaggio del rapporto e per asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; (6) violazione dell'art. 100 c.p.c. perché il licenziamento sarebbe stato improduttivo di effetti e incapace di arrecare danno; (7) violazione degli artt. 2119, 1460, 2086 e 2104 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto, secondo la prospettazione della società, che il lavoratore potesse autonomamente decidere se recarsi o meno al lavoro. La Suprema Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: ha affermato che l'interpretazione degli atti negoziali è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione coerente e rispettosa dei criteri ermeneutici; ha dichiarato inammissibili i motivi di omesso esame in presenza di "doppia conforme"; ha ritenuto corretta la distinzione tra la domanda contro la diversa società relativa al passaggio del rapporto e quella contro l'odierna datrice relativa all'illegittimità del licenziamento; ha escluso la pertinenza della censura sul "doppio licenziamento", trattandosi invece di un unico recesso cautelativo; infine, ha ribadito che la valutazione della giusta causa ex art. 2119 c.c. appartiene al giudice di merito, non censurabile in cassazione se il giudizio di sussunzione è ragionevole e coerente con gli standard dell'ordinamento. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato alla lavoratrice per asserita giusta causa e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario, oltre all'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    I criteri di interpretazione degli atti negoziali vanno applicati congiuntamente, valorizzando il senso letterale delle espressioni e la ratio dell'atto; la lettura offerta dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se plausibile e motivata.

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze sono state inquadrate nei diversi vizi dedotti in cassazione, ma la Corte ha escluso la loro fondatezza o ammissibilità nei limiti propri del giudizio di legittimità.

  • art. 112 c.p.c.

    È stata esclusa la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la sentenza di merito aveva distinto e autonomamente trattato le domande proposte contro soggetti diversi.

  • art. 416 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alle eccezioni di merito; la Corte ha respinto la censura connessa all'omessa pronuncia sull'asserito passaggio del rapporto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio; la Corte non ha ravvisato violazioni della regola di giudizio nel caso concreto.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte ha ritenuto infondata la censura di carenza di interesse ad agire, poiché il licenziamento impugnato era un atto idoneo a produrre effetti giuridici nella controversia.

  • art. 2119 c.c.

    La valutazione della gravità e proporzionalità della condotta ai fini della giusta causa è giudizio di merito, censurabile solo per manifesta irragionevolezza o errore di diritto nella sussunzione del fatto nella clausola generale.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo ai fini della censura proposta.

  • art. 2086 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della censura sul comportamento del lavoratore; la Corte non ne ha tratto un diverso esito.

  • art. 2104 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai doveri del lavoratore; la censura non è stata accolta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    Al rigetto dell'impugnazione consegue, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione di un atto negoziale o di un verbale di conciliazione è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se il giudice ha applicato i criteri ermeneutici legali e la motivazione è coerente.
  • In sede di legittimità non è ammessa una mera contrapposizione di una diversa interpretazione del contratto o dell'accordo rispetto a quella accolta dal giudice di merito, quando siano possibili più letture plausibili dell'atto.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la decisione impugnata sia sorretta da "doppia conforme" nei gradi di merito, salvo specifiche allegazioni nei limiti consentiti.
  • La mera circostanza che tra le stesse parti o tra altre parti vi sia stata una transazione o una definizione di altra controversia non comporta automaticamente l'estinzione o il travolgimento di una domanda diversa, se il giudice accerta l'autonomia delle rispettive cause petendi e dei rispettivi petitum.
  • In materia di licenziamento per giusta causa, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta integra un giudizio di fatto del giudice di merito; in cassazione è censurabile solo nei limiti dell'erronea sussunzione della fattispecie concreta nella clausola generale o per manifesta illogicità giuridica.
  • La censura di mancanza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. non è fondata quando l'atto di recesso contestato sia un licenziamento astrattamente idoneo a incidere sulla posizione giuridica del lavoratore, anche se qualificato dalla parte datoriale come "cautelativo".

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniTransazione
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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