Cassazione Penale, Ordinanza n. 06888/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un fatto originariamente contestato come furto aggravato e poi riqualificato in tentato furto aggravato in concorso con altri soggetti. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge in relazione alla legittimazione del querelante a proporre querela: secondo il ricorrente, la querela sarebbe stata invalida o comunque inefficace per difetto di indicazione formale della fonte dei poteri rappresentativi del legale rappresentante della persona giuridica querelante.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata richiamava comunque la sussistenza della querela. Ha inoltre ribadito il principio per cui la querela presentata senza l'enunciazione formale della fonte dei poteri rappresentativi del legale rappresentante dell'ente non è nulla, essendo rilevante solo l'eventuale mancanza di un effettivo rapporto fra querelante ed ente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 3 c.p.p.
non citato
art. 591 c.p.p.
la declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
art. 648 c.p.
non citato
art. 624 c.p.
non citato
Massime di principio
- La querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica non è nulla per la sola omissione dell'enunciazione formale della fonte dei poteri di rappresentanza; ciò che rileva è l'effettiva esistenza del rapporto rappresentativo tra il querelante e l'ente.
- Se la sentenza impugnata dà conto della sussistenza della querela e il motivo di ricorso si limita a contestarne la validità in termini meramente formali, senza evidenziare una reale carenza di legittimazione sostanziale, il motivo può essere qualificato come manifestamente infondato.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina ordinaria.
- La contestazione relativa alla legittimazione a proporre querela deve essere sorretta da un concreto difetto di potere rappresentativo o da una mancanza di effettivo rapporto tra querelante ed ente; la sola irregolarità formale non è sufficiente a travolgere l'atto.
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