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Sentenza

Sentenza n. 4793/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della comunicazione di rigetto Istanza e conclusione procedimento n. 46307 del 19/11/2024 trasmessa a mezzo mail dal M.I.M. con nota m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0046307.19-11-2024 del 19/11/2024, con la quale il M.I.M. comunica all’odierno ricorrente che, vista la «domanda riconoscimento titolo di formazione professionale» presentata ai sensi della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, con istanza n. 21446 del 22 agosto 2022, con la quale la Sig.ra Mariacristina Consiglio ha richiesto il riconoscimento del titolo di formazione conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente nella scuola d’istruzione secondaria di secondo grado nella specializzazione di sostegno – codice meccanografico ADSS, "per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra Mariacristina Consiglio nata il 9 aprile 1987 a Carini (PA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 21446 del 22/08/2022, come citata in premessa, è rigettata"; nonché per l’annullamento - di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, e conseguenti; per il riconoscimento - del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento del proprio titolo di Specializzazione sul Sostegno conseguito in Spagna per l’insegnamento della disciplina del Sostegno, nella scuola Secondaria di II Grado, in via principale per effetto dell'annullamento degli atti impugnati;

Giustizia amministrativa202412814

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rigetto dell’istanza di riconoscimento in Italia di un titolo di formazione professionale conseguito in Spagna per l’insegnamento di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione ministeriale con cui era stata rigettata l’istanza di riconoscimento del titolo denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente specializzato per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ha inoltre chiesto il riconoscimento del diritto a ottenere la validità del titolo in Italia. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha depositato la rinuncia della ricorrente all’istanza di riconoscimento, presentata ai fini della partecipazione ai percorsi “INDIRE” previsti dal Decreto Interministeriale n. 77/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia della ricorrente all’istanza di riconoscimento ha fatto venir meno un interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione del diniego e sulla domanda di riconoscimento del titolo. Il Collegio ha richiamato un precedente del Consiglio di Stato secondo cui la rinuncia all’istanza comporta il venir meno dell’interesse alla decisione. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse

    La rinuncia all’istanza amministrativa oggetto della controversia determina il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla decisione e comporta l’improcedibilità del ricorso.

  • direttiva 2013/55/UE

    La direttiva è richiamata quale base normativa dell’istanza di riconoscimento del titolo professionale conseguito all’estero; non è stata oggetto di esame nel merito a causa dell’improcedibilità.

  • Decreto Interministeriale n. 77/2025

    Il decreto è richiamato in relazione ai percorsi “INDIRE” per i quali era stata presentata l’istanza di riconoscimento successivamente rinunciata; non è stato oggetto di valutazione di merito.

Massime di principio

  • La rinuncia all’istanza amministrativa il cui rigetto è impugnato fa venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sul ricorso, determinandone l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
  • Quando il sopravvenuto difetto di interesse impedisce l’esame dei motivi di legittimità e della domanda di riconoscimento, il giudice deve definire il giudizio in rito senza pronunciarsi sul merito dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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