Cassazione Civile, Ordinanza n. 18800/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente che aveva agito sostenendo di avere svolto mansioni da dirigente presso la società e di essere stato poi licenziato illegittimamente e senza preavviso. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto alle differenze retributive, all'indennità sostitutiva del preavviso, all'indennità per licenziamento illegittimo e all'indennità per ferie non godute; la Corte d'appello aveva però escluso la qualifica dirigenziale, ritenendo non provata un'effettiva autonomia e discrezionalità strategica nella gestione dell'impresa, ma aveva lasciato ferme le liquidazioni delle indennità. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 336 c.p.c. e sostenendo che, caduto l'inquadramento dirigenziale, le indennità liquidate sulla base della retribuzione da dirigente dovevano essere automaticamente rimodulate sulla qualifica effettivamente riconosciuta, anche se non erano stati proposti specifici motivi di appello contro i capi di quantificazione. Ha inoltre contestato alcune eccezioni formali sul controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità del controricorso, osservando che eventuali vizi formali erano comunque sanati dal raggiungimento dello scopo dell'atto. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che, una volta riformato il capo sulla qualifica dirigenziale, l'effetto espansivo interno ex art. 336, comma 1, c.p.c. imponeva di rideterminare anche le indennità dipendenti dalla qualifica, perché fondate sul presupposto poi venuto meno. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
è richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 336 c.p.c.
l'effetto espansivo interno della riforma o cassazione parziale opera sui capi dipendenti, anche se non impugnati autonomamente o impugnati senza successo, quando vi sia nesso di pregiudizialità-dipendenza.
art. 336, comma 1, c.p.c.
la riforma del capo principale travolge i capi consequenziali fondati sul medesimo presupposto.
Massime di principio
- L'effetto espansivo interno della riforma o cassazione parziale si applica ai capi della sentenza non impugnati autonomamente ma dipendenti dal capo riformato o cassato, poiché il loro presupposto logico-giuridico viene meno con la decisione sul capo principale.
- La dipendenza tra capi non è esclusa dal fatto che il capo consequenziale sia stato oggetto di un separato motivo di impugnazione poi rigettato: se esso poggia sul capo principale riformato, deve essere comunque adeguato alla nuova statuizione.
- Non si forma giudicato interno sui capi che non siano autonomi, ma rappresentino una mera conseguenza della statuizione impugnata; il giudicato per mancata impugnazione riguarda solo questioni completamente indipendenti.
- Le nullità meramente formali dell'atto processuale sono sanate quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e la controparte ne ha avuto conoscenza effettiva.
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