Ordinanza n. 45/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento dell’11.2.2026 (notificato il 13.2.2026), con il quale il Direttore del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lg.vo n. 151/2001, presentata dall’Agente -OMISSIS- il 20.11.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Direttore del Personale del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha respinto l’istanza di assegnazione temporanea presentata ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001. In sede cautelare, il ricorso è stato ritenuto prima facie fondato perché l’Amministrazione datrice di lavoro aveva attestato un esubero di 13 unità presso la sede di servizio della ricorrente e risultava che anche la sede di destinazione fosse in esubero. La questione centrale concerne quindi la rilevanza del requisito della sussistenza di un posto vacante nella sede di destinazione e il bilanciamento tra l’interesse alla funzione genitoriale, riferito ai primi tre anni di vita dei figli, e l’interesse al buon andamento dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo, con la sommaria delibazione propria della fase cautelare, che il ricorso sembri fondato. Ha affermato che, quando sia la sede di provenienza sia quella di destinazione presentano un organico in esubero, non può assumere rilievo ostativo il requisito della sussistenza di un posto vacante nella sede di destinazione previsto dall’art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001. Il Collegio ha inoltre ritenuto prevalente, nella fattispecie, l’interesse costituzionale all’esercizio dei doveri genitoriali, tutelato dall’art. 31 Cost., rispetto all’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’art. 97, comma 1, Cost. È stata disposta l’assegnazione temporanea della ricorrente presso il carcere indicato in motivazione o presso un istituto di detenzione vicino al luogo di residenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica per il prosieguo al 2 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
sussistenza di un posto vacante
In presenza di esubero sia nella sede di provenienza sia nella sede di destinazione, il requisito del posto vacante nella sede di destinazione non è stato ritenuto ostativo all’assegnazione temporanea.
art. 42-bis, comma 1, d.lgs. 151/2001
sussistenza di un posto vacante
Il requisito della vacanza deve essere valutato alla luce della concreta situazione degli organici e del bilanciamento con l’interesse alla funzione genitoriale.
art. 31 Cost.
La tutela dell’esercizio dei doveri inerenti alla funzione genitoriale, soprattutto nei primi tre anni di vita dei figli, costituisce un interesse costituzionalmente rilevante e, nella fattispecie, prevalente.
art. 97, comma 1, Cost.
L’interesse al buon andamento della pubblica amministrazione è stato ritenuto recessivo, nel caso concreto, rispetto all’interesse costituzionale alla funzione genitoriale.
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta sulla base della sommaria delibazione del fumus propria della fase cautelare.
Massime di principio
- Ai fini dell’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, quando sia la sede di provenienza sia la sede di destinazione presentano un organico in esubero, la mancanza di un posto formalmente vacante nella sede di destinazione non costituisce, di per sé, un ostacolo decisivo all’accoglimento dell’istanza.
- Nel bilanciamento tra l’interesse organizzativo al buon andamento dell’amministrazione e l’interesse costituzionalmente tutelato all’esercizio dei doveri genitoriali, soprattutto nei primi tre anni di vita dei figli, quest’ultimo può prevalere quando l’assegnazione temporanea non incida negativamente sull’equilibrio degli organici, essendo sia la sede di provenienza sia quella di destinazione in esubero.
- Nella fase cautelare, l’accoglimento della domanda di assegnazione temporanea può essere disposto anche individuando la sede specifica o, alternativamente, un istituto della medesima amministrazione vicino al luogo di residenza del genitore, quando ciò realizzi la finalità di tutela della funzione genitoriale.
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