Cassazione Penale, Sentenza n. 3891/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore del Gagliardi ha dedotto che, in pendenza del termine per il ricorso per cassazione, la parte offesa (parte civile), tramite difensore munito di procura speciale, aveva rimesso la querela nei confronti del ricorrente e che tale remissione era stata ritualmente accettata dall'imputato tramite il proprio difensore, sempre munito di procura speciale. Per tale causa di estinzione del reato si chiedeva l'annullamento senza rinvio della sentenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela intervenuta e accettata. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la remissione della querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e con il ricorso tempestivamente proposto, determina l'estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità; in presenza di tale causa estintiva il giudice di legittimità non entra nel merito delle censure di motivazione. In conformità a quanto convenuto dalle parti, è stata comunque disposta la condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020, art. 23 comma 8
Richiamato come base normativa/strumentale per la trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore Generale; rilevante in chiave procedurale per l'attività della Procura Generale in Cassazione
Cass. SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini
Giurisprudenza che conferma il principio secondo cui la remissione della querela in pendenza del ricorso per cassazione estingue il reato e deve essere rilevata dal giudice di legittimità
Cass. Pen., 8.7.2014, n. 37688, Gustinetti
Conferma il principio della prevalenza della causa estintiva (remissione) sulle eventuali cause di inammissibilità del ricorso
Cass. Pen., 28.4.2010, n. 18680, Lo Conte
Ulteriore conferma dell'effetto estintivo della remissione della querela se intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione
Cass. Pen., 25.2.2019, n. 19675, Crupi
Precisazione che la remissione intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione estingue il reato, prevale su cause di inammissibilità e si estende ai correi che non l'abbiano ricusata, travolgendo le statuizioni civili collegate
Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti (Rv. 244275)
Principio secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice di legittimità non valuta i vizi di motivazione della sentenza impugnata perché avrebbe l'obbligo di dichiarare immediatamente la causa estintiva
Sez. 5, Sentenza n. 588 del 04/10/2013, Zambonini (Rv. 258670)
Conferma della precedenza della declaratoria di estinzione del reato sulle valutazioni di merito in sede di legittimità
Sez. 5, Sentenza n. 21201 del 26/02/2009, Faraon ed altro (Rv. 244635)
Riferimento specifico alla remissione della querela quale causa di estinzione che deve essere rilevata dalla Corte di Cassazione
Massime di principio
- La remissione della querela, quando avvenuta nel corso del processo e ritualmente accettata dal querelato, estingue il reato se il ricorso per cassazione è stato tempestivamente proposto; la Corte di Cassazione deve rilevare e dichiarare tale estinzione.
- L'effetto estintivo della remissione prevale su eventuali questioni procedurali o di inammissibilità del ricorso: non è dunque necessario che la Cassazione entri nel merito delle censure se sussiste la causa estintiva.
- La remissione intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione si estende anche ai correi che non l'abbiano espressamente ricusata e può travolgere le statuizioni civili collegate al reato estinto.
- La remissione deve risultare da atto rituale e l'accettazione del querelato deve essere provata (può avvenire tramite difensore munito di procura speciale e deposito in cancelleria).
- La declaratoria di estinzione del reato può comportare comunque disposizioni sulle spese processuali secondo quanto concordato o previsto; la Cassazione può annullare senza rinvio quando la causa estintiva è evidente e sussistente.
- In casi analoghi è opportuno verificare tempestività del ricorso per cassazione, la regolarità formale dell'atto di remissione della querela e la prova dell'accettazione da parte del querelato (direttamente o tramite procura)
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