Sentenza del 22/06/2017 n. 2779 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
REGISTRO - TASSAZIONE - ALTERNATIVITÀ REGISTRO/IVA - Tassa fissa - Consegue - Tassazione di atto enunciato - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha ritenuto illegittima la doppia tassazione. Il decreto ingiuntivo deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, poiché l'obbligazione sottostante era già rilevante ai fini IVA. Non è quindi possibile tassare nuovamente, con imposta proporzionale, il provvedimento di condanna insito nel decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, di un decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di fatture soggette a IVA. Il ricorrente ha contestato la pretesa di applicare l'imposta sia all'obbligazione sottostante, ossia al pagamento delle fatture, sia al decreto ingiuntivo contenente la condanna al pagamento, sostenendo che dovesse operare il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
Norme richiamate
Art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986
Principio di alternatività tra imposta di registro e IVA
Quando un'operazione è soggetta a IVA, l'imposta di registro non può essere applicata in misura proporzionale sulla medesima operazione. Nel caso esaminato, il decreto ingiuntivo relativo al pagamento di fatture soggette a IVA è tassato con imposta di registro in misura fissa.
Massime di principio
- Quando il credito azionato mediante decreto ingiuntivo deriva da operazioni soggette a IVA, il decreto ingiuntivo deve normalmente scontare l'imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività IVA/registro.
- L'Amministrazione finanziaria non può tassare due volte la stessa vicenda economica, applicando un'imposta sull'obbligazione già assoggettata a IVA e una seconda imposizione proporzionale sul provvedimento giudiziario che ne ordina il pagamento.
- La natura provvisoriamente esecutiva del decreto ingiuntivo non trasforma il provvedimento in un autonomo presupposto imponibile rispetto all'obbligazione sottostante, ai fini della doppia tassazione.
- In situazioni analoghe occorre verificare sia la natura IVA dell'operazione sottostante sia il contenuto effettivo del decreto ingiuntivo, distinguendo le ipotesi in cui il provvedimento accerti obbligazioni diverse o autonome.
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