Sentenza n. 772/2026 - Firenze, Sezione 3
per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, sezione Lavoro, n. 405/2024, pubblicata in data 17.07.2024, come integrata con provvedimento del 02.09.2024 a seguito di correzione di errore materiale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, sezione Lavoro, n. 405/2024, come corretta il 2 settembre 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, sezione Lavoro, n. 405/2024, pubblicata il 17 luglio 2024 e integrata da un provvedimento di correzione di errore materiale del 2 settembre 2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito deducendo di avere soddisfatto la pretesa della ricorrente. Dopo il rinvio disposto dal TAR per verificare con la ricorrente la possibile definizione del giudizio, quest’ultima ha dichiarato, con memoria del 2 febbraio 2026, l’intervenuto soddisfacimento della pretesa e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che era pacifico tra le parti l’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento delle somme dovute è intervenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa attuata e tale soddisfacimento risulta pacifico tra le parti.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento intervenuto dopo la notificazione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha adempiuto tardivamente.
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