Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 772/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’ottemperanza: alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, sezione Lavoro, n. 405/2024, pubblicata in data 17.07.2024, come integrata con provvedimento del 02.09.2024 a seguito di correzione di errore materiale;

Giustizia amministrativa202500789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione spontanea della sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, sezione Lavoro, n. 405/2024, come corretta il 2 settembre 2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Pisa, sezione Lavoro, n. 405/2024, pubblicata il 17 luglio 2024 e integrata da un provvedimento di correzione di errore materiale del 2 settembre 2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito deducendo di avere soddisfatto la pretesa della ricorrente. Dopo il rinvio disposto dal TAR per verificare con la ricorrente la possibile definizione del giudizio, quest’ultima ha dichiarato, con memoria del 2 febbraio 2026, l’intervenuto soddisfacimento della pretesa e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che era pacifico tra le parti l’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata in giudizio. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento delle somme dovute è intervenuto dopo la notificazione del ricorso introduttivo. Il Ministero è stato condannato a pagare alla ricorrente 500 euro, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa fatta valere in giudizio risulta integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa attuata e tale soddisfacimento risulta pacifico tra le parti.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento intervenuto dopo la notificazione del ricorso, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione che ha adempiuto tardivamente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.