Cassazione Penale, Sentenza n. 14959/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal GIP per dieci ipotesi di furto in abitazione (tentati e consumati, in alcuni casi pluriaggravati) commessi in vari centri della provincia di Catania nei mesi di gennaio, febbraio e maggio 2021. Il motivo denunciato attiene a vizio di motivazione riguardo all'adeguatezza della misura: il ricorrente contestava che il Tribunale avesse riprodotto l'errata indicazione della data di irrevocabilità di una sentenza di condanna per evasione (sostenendo che l'irrevocabilità fosse del 16/05/2017 e non del 16/05/2022) e che non avesse preso in considerazione il corretto rispetto, da parte dell'indagato, della misura degli arresti domiciliari con controllo elettronico dal giugno 2021 al maggio 2022, che avrebbe dovuto favorire la concessione di una misura meno afflittiva.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale del Riesame logica, non contraddittoria ed esaustiva: ha valorizzato la pluralità e la ripetizione dei furti, la programmazione e la commissione in concorso, la "professionalità" delle condotte, i precedenti penali specifici e lo stato di disoccupazione del ricorrente che lo spingerebbe a commettere reati come fonte di reddito. Ha inoltre considerato rilevanti due precedenti irrevocabili per evasione e ha applicato l'art. 284, comma 5-bis c.p.p. ritenendo ostativa la concessione degli arresti domiciliari nei cinque anni successivi alla condanna. L'errore materiale sulla data di irrevocabilità (16/05/2017 anziché 16/05/2022) non è stato considerato idoneo a inficiare l'impianto motivazionale perché la condanna del 2017 rientra comunque nel quinquennio rispetto ai fatti del 2021; inoltre il ricorrente non ha dedotto gli elementi richiesti per invocare l'eccezione di lieve entità prevista dalla norma. È stata disposta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 284, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede; salvo che il giudice sulla base di specifici elementi ritenga che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura.
La Corte ha ritenuto applicabile la norma: la condanna irrevocabile per evasione del 16/05/2017 impedisce la concessione degli arresti domiciliari per fatti commessi nel 2021 (entro il quinquennio). L'eccezione prevista dalla disposizione non è stata prospettata né provata dal ricorrente, perciò la misura meno afflittiva non è stata ritenuta ammissibile.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata esclusivamente per gli adempimenti di cancelleria disposti dalla sentenza (comunicazioni/trasmissioni), senza incidenza sul merito della decisione cautelare.
Massime di principio
- La presenza di molteplici episodi delittuosi, la ripetizione in breve tempo, la programmazione e la partecipazione di più soggetti rafforzano la prognosi di pericolosità e giustificano la custodia cautelare in carcere.
- Precedenti specifici e sentenze irrevocabili per reati come l'evasione possono ostare alla concessione di misure meno afflittive per cinque anni dalla condanna, a meno che la difesa non dimostri la sussistenza dell'eccezione di lieve entità con elementi concreti.
- La effettiva osservanza di una precedente misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari con braccialetto) può essere valutata dal giudice ma non prevale automaticamente se il quadro complessivo dei fatti e dei precedenti indica una elevata propensione a delinquere o una fonte di reddito illecita.
- Errori materiali o formali nella motivazione (p.es. data) non invalidano il provvedimento se l'errore non incide sul fondamento sostanziale della decisione e se sussistono altri elementi idonei a giustificare la misura.
- La difesa deve formulare e documentare specifiche deduzioni quando intende invocare eccezioni normative (es. lieve entità) per ottenere misure cautelari meno afflittive; deduzioni generiche o non supportate non sono decisive.
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