Cassazione Civile, Ordinanza n. 32118/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IRES, IRAP e IVA relative all'anno 2004. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente, ma la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate e di Riscossione Sicilia spa. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nelle more ha depositato memoria dichiarando di avere aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, conv. con modif. dalla L. n. 225/2016, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e producendo la documentazione relativa alla comunicazione del concessionario e ai pagamenti effettuati.
La decisione
La Corte ha rilevato che, secondo la propria giurisprudenza, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore, determina l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c.; inoltre, quando il debitore risulta resistente, opera un'estinzione ex lege e, se vi è stato pagamento integrale del debito rateizzato, si dichiara la cessazione della materia del contendere. Nel caso concreto ha ritenuto sussistenti quantomeno i presupposti per l'estinzione del giudizio e ha escluso ogni pronuncia sulle spese, perché la definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.
Norme richiamate
art. 6 del D.L. n. 193/2016
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell'esattore, comporta l'estinzione del giudizio o, nei casi previsti, la cessazione della materia del contendere.
L. n. 225/2016
conversione con modificazioni del D.L. n. 193/2016
La disciplina della definizione agevolata richiamata trova applicazione nella controversia e rileva ai fini dell'estinzione del giudizio.
art. 391 c.p.c.
estinto il giudizio di cassazione
Il giudizio di cassazione va dichiarato estinto quando intervenga la rinuncia conseguente alla definizione agevolata o quando si realizzi la fattispecie estintiva prevista dalla norma speciale.
Massime di principio
- In presenza di adesione del debitore alla definizione agevolata fiscale prevista dalla normativa speciale, seguita dagli adempimenti procedurali richiesti, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- Se il contribuente che ha aderito alla definizione agevolata è ricorrente, l'estinzione deriva dalla rinuncia al ricorso; se invece è resistente o intimato, l'estinzione opera ex lege.
- Quando risulti anche il pagamento integrale del debito rateizzato, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In tali ipotesi non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, poiché il costo del processo è assorbito dalla definizione agevolata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32062/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32063/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2023 del 20/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →